Nell’ipotesi di contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l’acquisto di un determinato bene, si rende applicabile il principio del collegamento tra i contratti; per cui il mutuatario è obbligato all’utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione.
Questo principio comporta che, della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene.
La risoluzione della compravendita del bene, che importa il venir meno dello stesso scopo del contratto di rnutuo, legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore.
Il collegamento tra più contratti tra loro interdipendenti per il raggiungimento di un fine ulteriore che supera i singoli effetti tipici di ciascun atto collegato, da' luogo ad un unico regolamento di interessi, che assume una propria, diversa rilevanza causale in relazione alla sintesi degli interessi (cd. causa concreta) che lo stesso è concretamente diretto a realizzare.
In relazione ad un assetto negoziale di tale tipo, ravvisato dalla corte d’appello con motivazione del tutto congrua, è irrilevante la questione posta col primo motivo, essendo incontestato che il contratto di compravendita si fosse risolto, sicché il finanziatore avrebbe potuto chiedere la restituzione della somma mutuata solo al venditore.
(Cassazione civile Sentenza 16/02/2010, n. 3589)