p>Al codice di procedura penale, all'articolo 5, comma 1 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:Per i delitti consumati o tentati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e comma 3 quater, esclusi i delitti di cui all’articolo 416-bis’ del codice penale comunque aggravati, ed esclusi, se non di competenza della Corte d’assise ai sensi delle lettere a),. b), e) e d), i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di egevolare l’attività delle associazìoni previste dallo stesso articolo.
Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi ai delitti di cui all’articolo 416-bis del codice penale comunque aggravati, la competenza è attribuita al Tribunale salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte d'assise.
(D.L. Governo 10/02/2010 - (testo non ufficiale))