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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Nuove modalita' di accesso

Centrali rischi, privacy ok ma ci sono dei costi

Il Garante per la protezione dei dati personali comunica l'intervenuta adozione di due provvedimenti ai sensi dell'art. 10, comma 8 d.lg. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) sul tema del contributo spese per l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali e degli altri diritti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) del codice. sul tema del contributo spese per l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali e degli altri diritti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) del codice.

Detti provvedimenti sono pubblicati anche sul sito web dell'Autorita'.

Il Garante è stato chiamato a pronunciarsi a seguito delle segnalazioni giunte da parte di alcune centrali rischi, le quali hanno rilevato una consistente crescita del flusso medio delle istanze rivolte alle società e, conseguentemente, dei costi che le stesse devono sostenere per fornire adeguato riscontro.

Il Garante rileva la necessità di individuare un contributo spese a favore del titolare del trattamento presso cui "si determina un notevole impiego di mezzi in relazione […] all’entità delle richieste", così articolato:

  • a) tutte le volte in cui l’interessato richieda espressamente il riscontro attraverso l’invio a mezzo di posta elettronica, lo stesso dovrà essere reso a titolo gratuito;
  • b) una sola volta nell’arco di ciascun anno solare, l’interessato, a prescindere dalla modalità prescelta per ottenere il riscontro richiesto, avrà il diritto di esercitare a titolo gratuito le facoltà previste dall’art. 7, commi 1 e 2 lett. a), b), c);
  • c) per le richieste successive alla prima nell’arco di ciascun anno solare, formulate ai sensi dell’ art. 7, commi 1 e 2 lett. a), b), c), il titolare del trattamento potrà richiedere un contributo spese commisurato ai costi effettivamente sostenuti e, comunque, fino ad un massimo di euro sette (comprensivo di spese postali);
  • d) qualora sia presentata una richiesta incompleta da parte di un soggetto che, comunque, risulti individuato e legittimato, e si renda indispensabile instaurare un contatto con il medesimo per acquisire le informazioni necessarie per fornire un idoneo riscontro, il contributo spese non dovrà eccedere i costi effettivamente sostenuti e, in ogni caso, non dovrà superare l’importo di euro tre.

 

15/04/2010
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