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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Compravendita

Collegamento negoziale e patto commissorio

Francesco Maiorana e Alessandro Jazzetti

Il patto commissorio sussiste quando il prezzo del bene ceduto coincide con il debito pregresso e le parti, in seguito, stipulano una promessa di retrocessione.

L’art. 2744 c.c. vieta le pattuizioni in cui, in caso di inadempimento del credito garantito, si conviene che la cosa data in pegno o in ipoteca passi in proprietà del creditore.

La norma testè citata ha creato grandi contrasti all’interno della giurisprudenza in quanto diverse figure, quali ad esempio il sale and lease back, presentano degli elementi affini che potrebbero far ricadere tali negozi all’interno del divieto sancito dalla norma citata.

Detto ciò, spesso il divieto di patto commissorio viene eluso grazie alla stipula di più negozi che tra loro presentano un collegamento. La giurisprudenza parla, in questi casi, di negozio complesso realizzato tramite la stipula di più negozi autonomi. La Cassazione, al fine di inquadrare il fenomeno, ha individuato due elementi che caratterizzano la fattispecie in esame ovvero un elemento oggettivo ed uno soggettivo. Il primo è costituito dal nesso teleologico tra i negozi mentre il secondo è rappresentato dal comune intento delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento tra gli stessi per la realizzazione di un fine ulteriore (ex multis Cass. n. 12401/92).

In questo contesto si inserisce la sentenza in commento. Nel caso di specie una società cedeva un suo immobile ad uno dei creditori. Più precisamente le parti dapprima stipulavano un contratto di vendita dell’immobile il cui prezzo corrispondeva alla somma data a mutuo e successivamente negoziavano una promessa di retrocessione ad un prezzo superiore. La ditta falliva e il curatore citava in causa il creditore affinché il Tribunale dichiarasse la nullità del contratto di compravendita stipulato in deroga al divieto di patto commissorio.

Il Giudice evidenzia che i due negozi, cessione e patto di retrocessione, sono un chiaro indice dell’esistenza di un nesso teleologico. Le parti volevano costituire una garanzia patrimoniale a favore del creditore della società pari all’ammontare del credito. Il Tribunale, allineandosi all’orientamento della Cassazione (tra le varie Cass. 18665/04), ritiene operante il patto commissorio rispetto a qualsiasi negozio, tipico o atipico, quale che ne sia il contenuto, allorché esso venga impiegato per costringere il debitore al trasferimento di un bene a scopo di garanzia qualora non adempia ad una obbligazione assunta. Il divieto opera anche di fronte a più negozi tra loro collegati quando da essi scaturisca un assetto di interessi complessivo tale da fare ritenere che il procedimento negoziale sia legato ad uno scopo di garanzia.

In conclusione il Giudice dichiara nullo il contratto di compravendita nonché la promessa di compravendita, dichiarando proprietaria dell’immobile la società soggetta alla procedura concorsuale.

 

(Tribunale Pordenone, Sentenza 21/03/2010, n. 195)
05/07/2010
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