L’esecuzione forzata che abbia ad oggetto navi e galleggianti, i loro carati e le loro pertinenze, e’ disciplinata esclusivamente dalle disposizioni speciali contenute nel titolo V del libro IV del codice della navigazione, nonché nel titolo IV del regolamento di esecuzione, approvato con d.P.R. 15.2.1952, 328.
Con la conseguenza che non può farsi riferimento alle norme previste in tema di esecuzione dal codice di rito, se non nei casi in cui espressamente il codice della navigazione o il suo regolamento operino questo rinvio.
Pertanto, resta esclusa nel processo esecutivo della navigazione, la facoltà dei creditori di chiedere l’assegnazione, nel silenzio della legge e in mancanza di un richiamo espresso alla disciplina dell’assegnazione dettata dal codice di procedura civile.
Siffatta opzione interpretativa, già sostenuta in passato dalla dottrina, trova oggi ulteriore conferma nel fatto che, a seguito della nuova formulazione dell’art. 538 c.p.c., sembra inammissibile l’assegnazione dei beni nell’ambito della procedura esecutiva mobiliare (salvo che nelle ipotesi di cui agli artt. 529 Co. 2 e 539 C.p.c.).
Il che induce a ritenere che il legislatore non abbia reputato indefettibile tale forma satisfattiva del credito (specie in relazione alla esecuzione su beni mobili).
(Tribunale NAPOLI 03/07/2009)