L’utilizzo del laser per eliminare o ridurre la pressione delle ernie discali è riservato al medico.
La sentenza della Cassazione è interessante per la particolarità della “prestazione sanitaria” riservata oggetto della contestazione del reato di esercizio abusivo della professione medica (articolo 348 c.p.)., anche se, peraltro, il procedimento si è concluso con un’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, essendo stato l’imputato già giudicato per la stessa contestazione (articolo 649 c.p.p.).
Infatti, la Corte, pur annullando la condanna per le ragioni procedurali anzidette, ha implicitamente condiviso la impostazione del giudice di merito, secondo il quale le pratiche cosiddette PLT e PLDD che comportano, previa anestesia locale, l’inserimento di un ago all’interno del nucleo polposo del disco intervertebrale malato e, poi, il successivo inserimento all’interno dell’ago di una fibra ottica laser che raggiunge lo stesso nucleo polposo, sì da ottenere, con degli impulsi laser, la vaporizzazione di una piccola quantità di nucleo allo scopo di ridurre le pressioni delle ernie o delle protrusioni sulle strutture radicali viciniori, costituiscono attività tipiche e riservate alla professione medica, onde chi le pratica in assenza del prescritto titolo abilitativo commette il reato di esercizio abusivo della professione medica.
Tale conclusione era stata supportata, nella condanna di merito, dal rilievo che trattavasi di pratiche delicate e potenzialmente pericolose, tali da comportare, in caso di intervento non calibrato, la lesione di importanti organi vascolari e viscerali, e tali, comunque, da implicare la distruzione di una pur piccola quantità di tessuti.
Trattasi di soluzione convincente ed in linea con quello che, secondo una interpretazione consolidata, costituisce il proprium dell’arte sanitaria, come tale riservata al medico abilitato iscritto all’albo professionale.
Rientra nella professione del medico, infatti, non soltanto la diagnosi che si fa di una determinata alterazione organica o di un disturbo funzionale sia del corpo che della mente, ma anche l'indicazione (profilassi) o la diretta prestazione (cura) di appositi rimedi diretti ad eliminare le verificatesi disfunzioni oppure a lenire gli effetti che di ciascuna di esse sono propri; senza che abbiano rilievo né il fatto che il rimedio indicato o apprestato dall'agente risulti convalidato da una scelta già compiuta dal paziente o che le cure siano apprestate in riferimento alla diagnosi fatta da un medico professionista, né l'esattezza dei giudizi tecnici espressi e l'esito positivo delle cure praticate.
Con la precisazione che, in questa prospettiva, è del tutto irrilevante la circostanza che diagnosi, profilassi e cura siano effettuate secondo tecniche o metodiche diverse da quelle tradizionali o convenzionali [come nel caso di specie], giacché ciò che conta è che tali attività siano svolte da persona priva delle cognizioni tecnico-scientifiche proprie di chi ha conseguito la prescritta abilitazione, con conseguente pericolo per la salute del cittadino.
(Cassazione penale Sentenza 30/06/2010, n. 24600)