Con unico motivo il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per non avergli riconosciuto il diritto ad ottenere l'equivalente pecuniario dell'autovettura rubata.
E cio' per non esserne il proprietario.
Il motivo e' fondato.
La Corte di merito sul punto si e' cosi' espressa: "Cio' detto, resta tuttavia impossibile attribuire al ricorrente il controvalore dell'autovettura, posto che non sussiste in suo favore la corrispondente diminuzione patrimoniale: e' pacifico in causa che la vettura e' di proprieta' di terzi, ed inoltre, va detto che dall'autorizzazione ad usare il veicolo rilasciato dalla societa' concedente in leasing e conduttrice del veicolo non risulta che l'appellante abbia affrontato un qualche esborso per assicurarsi il godimento dell'auto.
Le conclusioni cui e' pervenuta la Corte di merito non possono essere seguite.
La circostanza che il ricorrente non fosse il proprietario dell'autovettura e', con riferimento alle obbligazioni derivanti dalla conclusione del contratto di deposito, compresa, quindi, quella di restituzione, irrilevante.
E' principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimita' quello per cui soggetto attivo dell'obbligazione di restituzione insita nel contratto di deposito e' il depositante, senza che il depositario possa esigere la prova della proprieta' della cosa depositata.
Ad eguale conclusione deve pervenirsi anche con riferimento all'obbligazione sostitutiva, avente ad oggetto l'equivalente pecuniario della cosa depositata, che incombe al depositario nel caso di perdita a lui imputabile e che, derivando egualmente dal contratto, egli non puo' esimersi dall'adempiere, eccependo che la cosa non era di proprieta' dell'altro contraente.
Quindi, nel contratto di deposito, la dimostrazione della proprieta' del bene, da parte del depositante, non ha alcun rilievo sotto il profilo della legittimazione a richiederne la restituzione; od, in caso di sua impossibilita', ad esigere la prestazione sostitutiva.
Da tali premesse discende l'erroneita' della statuizione della Corte di merito, che ha escluso il diritto del ricorrente ad ottenere il controvalore del bene sottratto, perche' non proprietario dello stesso.
Invero, il suo diritto alla restituzione, ai sensi dell'art. 1777 c.c. e, nel caso di sua impossibilita' per fatto imputabile al depositario - come nella specie -, nasce dal fatto di essere questi il depositante; e cio' indipendentemente dalla qualita' di proprietario.
Il depositante e' quindi, il titolare dell'obbligazione sostitutiva, mentre il proprietario rimane estraneo al rapporto contrattuale di deposito.
D'altra parte, a volere ragionare a contrario, l'obbligazione sostitutiva nascente dalla mancata restituzione del bene per fatto imputabile al depositario, - nei casi in cui il depositante non sia anche il proprietario - sarebbe priva di titolare, con la conseguenza che il depositario, in base al contratto di deposito, non risponderebbe ad alcuno.
Il proprietario della cosa da altri depositata, infatti, non e' legittimato ad agire contro il depositario con l'azione di rivendica, se quest'ultimo non ha piu' la detenzione della cosa e, quindi, non ha piu' la facultas restituendi, ne' e' legittimato ad agire con l'azione di responsabilita', tipicamente personale e propria del depositante, perche' i rapporti obbligatori sono caratterizzati dalla relativita' e, quindi, gli effetti di essi non si estendono ai terzi estranei al vincolo obbligatorio, fuori dei casi prescritti dalla legge.
D'altra parte, il depositante, non essendo proprietario, non avrebbe azione nei confronti del depositario, sulla base del contratto di deposito concluso.
Invece, e' sufficiente che il depositante abbia la detenzione della cosa al momento del deposito come res facti, potendo, quindi, costituire un valido deposito, non soltanto il proprietario o il titolare di un qualsiasi diritto reale, ma anche un semplice detentore interessato.
L'obbligo di custodia esplica, quindi, i suoi effetti unicamente nei confronti del depositante, cui deve essere fatta la restituzione della res depositata; ed allo stesso spetta, in difetto di restituzione, il risarcimento dei danni.
Corollario dell'errore in cui e' incorsa la Corte di merito e' poi quello di avere condizionato l'accoglimento della domanda alla sussistenza di "una corrispondente diminuzione patrimoniale", non patita dal ricorrente per non essere proprietario del bene.
Posto che titolare dell'obbligazione risarcitoria - sostitutiva, come detto, e' il depositante, la circostanza se anche fosse vera - sarebbe priva di rilievo nell'ambito delle obbligazioni nascenti dal contratto di deposito, trovando, la prestazione sostitutiva, il suo fondamento proprio nel suo mancato, diligente adempimento dell'obbligazione contrattuale.
La diminuzione patrimoniale o meno e' irrilevante, posto che l'azione sostitutiva tende a rimettere il depositante nella situazione pregressa all'inadempimento, vale a dire nella posizione di colui che puo' utilizzare il bene; nel caso in esame quell'autovettura.
Quali siano, poi, i rapporti fra quest'ultimo ed il proprietario, e le conseguenze che derivano nei loro rispettivi rapporti, queste esulano dalla disciplina del contratto di deposito, non esplicando, perche' res inter alios acta, alcun rilievo causale, ai fini di un'eventuale responsabilita' nascente appunto da tale contratto.
(Cassazione civile Sentenza 12/03/2010, n. 6048)