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venerdì 10 febbraio 2012 | twitter |
Processo civile

Gli effetti del raggiungimento della maggiore età del convenuto legittimato passivo nel corso del processo

Aldo Carrato

La terza sezione della Cassazione ribadisce l’orientamento fatto proprio dalle Sezioni unite nel 2005 sugli effetti derivanti in conseguenza dell’acquisto della maggiore età nel corso del giudizio da parte di minore già costituito a mezzo dei rappresentanti legali.

Qualora  uno  degli  eventi  idonei  a determinare l'interruzione del processo  (nella  specie,  il  raggiungimento  della maggiore età da parte  di  minore  costituitosi  in  giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti)  si  verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima  della  chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei  termini  per  il  deposito  delle comparse conclusionali e delle memorie  di  replica,  ai  sensi  del  nuovo testo dell'art. 190 c.p.c.),  e  tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore  della  parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 c.p.c.,  il  giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato  da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla  luce  dell'art.  328  c.p.c., dal quale si desume la volontà  del  legislatore  di  adeguare  il processo di impugnazione alle  variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della  notifica  della  sentenza  che  dell'impugnazione,  con  piena parificazione,  a  tali  effetti,  tra  l'evento verificatosi dopo la sentenza  e  quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non  dichiarato  né notificato.

Limitatamente, peraltro, ai processi pendenti  alla  data del 30 aprile 1995 - rispetto ai quali non opera la   possibilita'  di  sanatoria  dell'eventuale  errore  incolpevole nell'individuazione  del  soggetto  nei  cui  confronti  il potere di impugnazione    deve  essere  esercitato,  offerta  dal  nuovo  testo dell'art.  164  c.p.c.,  come  sostituito  dalla  legge 26 novembre  1990,  n. 353, nella parte in cui consente la rinnovazione, con  efficacia  "ex  nunc",  della citazione (e dell'impugnazione) in relazione  alle  nullità  riferibili ai nn. 1 e 2 dell'art. 163 c.p.c. -  il dovere di indirizzare l'impugnazione nei confronti del  nuovo soggetto effettivamente legittimato resta subordinato alla conoscenza  o  alla  conoscibilità  dell'evento,  secondo criteri di normale  diligenza, da parte del soggetto che propone l'impugnazione, essendo  tale  interpretazione  l'unica  compatibile  con la garanzia costituzionale  del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Un'esigenza di tutela  della  parte  incolpevole non si pone, in ogni caso, rispetto all'ipotesi  del  raggiungimento  della  maggiore  età nel corso del processo,  che  non  costituisce  un  evento  imprevedibile,  ma,  al contrario,  un  accadimento  inevitabile nell'"an" - essendo lo stato di   incapacità  per  minore  età  "naturaliter"  temporaneo  -  ed agevolmente    riscontrabile  nel  "quando".  In termini cfr. Cass., SS.UU., n. 15783 del 2005 e, in precedenza, tra le varie conformi, Cass. n. 8827 del 2003.

(Cassazione civile Sentenza 13/07/2010, n. 16408)
04/08/2010
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