Il chirurgo che ha eseguito l’intervento può essere chiamato a rispondere per la carente assistenza successiva.
Importanti precisazioni della Cassazione sulla responsabilità medica in caso di intervento chirurgico, con particolare riguardo agli obblighi comportamentali del chirurgo che abbia eseguito l’intervento.
Secondo la Corte, il capo dell'equipe operatoria è titolare di un'ampia posizione di garanzia nei confronti del paziente che si estende alla fase dell'assistenza post operatoria, che il chirurgo ha il dovere di controllare e seguire direttamente, anche attraverso interposta persona; onde questi deve assicurarsi che il paziente sia adeguatamente assistito dopo l’operazione non solo da personale idoneo e presente in numero adeguato, ma anche da personale cui egli abbia doverosamente fornito tutte le indicazioni terapeutiche necessarie.
Nella fattispecie, relativa a decesso della vittima nella fase successiva ad un delicato intervento chirurgico per disarmonia dentoscheletrica dei mascellari con asimmetria mandibolare, è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna pronunciata, tra gli altri, nei confronti del primario capo dell’equipe chirurgica, cui era stato addebitato di non avere seguito adeguatamente il decorso post operatorio, di avere omesso, in particolare, di vigilare che il personale medico e paramedico di turno controllasse in maniera compiuta i parametri vitali della vittima e di essersi limitato a “sporadici contatti a distanza” non seguiti dall’aver impartito a tale personale le necessario indicazioni terapeutiche; sicchè, il paziente, lasciato ad un personale paramedico rivelatosi negligente ed assente, si era spento progressivamente fino ad una condizione di irreversibilità.
(Cassazione penale Sentenza 01/06/2010, n. 20584)