ShopWKI
Manuale del revisore legale
Editore: Ipsoa
€ 99,00 (-10%) € 89,00
Il Decreto Monti
Editore: Ipsoa
€ 17,50 +IVA
IVA 2012
Editore: Ipsoa
€ 89,00 (-10%) € 80,00
Versione eBook € 62,30 +IVA

Log in

giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Giustizia civile

Il fatto allegato da una parte non può dirsi 'pacifico' perché non contestato dall'altra

Sandro Nardi

Non è sufficiente la contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte affinché questa possa ritenersi “pacifica”, occorrendo piuttosto l’esplicita sua ammissione.

Tizia conveniva in giudizio la Società Alfa deducendo di aver acquistato da quest’ultima una macchina riproduttiva di carte fotografiche, volantini personali e due insegne luminose. A tal fine aveva versato un acconto. Affermava inoltre che la venditrice le avrebbe garantito che la macchina era stata utilizzata solo a fini dimostrativi e che sarebbe stata installata al momento della consegna. L’attrice, peraltro, veniva a conoscenza del fatto che tale macchina era stata in realtà utilizzata a pieno regime da una Società di fotografia. Inoltre il tecnico per il montaggio non era mai stato inviato dalla venditrice. Per tali ragioni Tizia chiedeva la risoluzione del contratto e il conseguente risarcimento dei danni.

La Società Alfa, per parte sua, costituitasi in giudizio chiedeva il rigetto della domanda deducendo che si trattava di una macchina usata e che Tizia aveva bloccato gli installatori per ben tre volte. In via riconvenzionale la Società Alfa chiedeva la condanna dell’attrice al versamento del residuo prezzo, oltre accessori.

Il Tribunale di primo grado rigettava le domande di parte attrice e accoglieva, invece, la riconvenzionale. Ciò alla stregua del fatto che l’attrice non aveva dimostrato l’effettivo utilizzo della macchina da parte della Società di fotografia e che, comunque, non si poteva pronunciare la risoluzione del contratto dovendosi ritenere l’inadempimento della venditrice di scarsa importanza rispetto all’interesse dell’acquirente.

Tizia proponeva appello avverso la suddetta sentenza, il quale veniva accolto dalla Corte territoriale che pronunciava risolto il contratto di compravendita e condannava la Società Alfa a restituire a Tizia l’acconto versato, nonché a risarcirle il danno nella misura che si sarebbe dovuta liquidare in separato giudizio. La Corte d’Appello, in particolare, evidenziava che la macchina promessa all’acquirente si sarebbe dovuta considerare effettivamente diversa da quella consegnatale, in ciò rilevando il fatto che la stessa fosse molto più usurata di quanto dichiarato dalla venditrice.

La Società Alfa ricorreva per cassazione.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso cassando la sentenza con rinvio al giudice a quo. In particolare la Cassazione ha sottolineato che, per quanto la Corte d’Appello avesse ritenuto pacifico che la macchina compravenduta fosse stata usata oltre i limiti dell’impiego a fini dimostrativi, in realtà tale circostanza non era mai stata provata concretamente dall’attrice, non essendo tra l’altro sufficiente ad affermarne la verità la mancata contestazione. Invero, la stessa Corte Suprema, a tale riguardo, ha ribadito che affinché un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico sì da essere posto a base della decisione, ancorché non provato, non è sufficiente la mancata contestazione, non sussistendo nel nostro ordinamento processuale un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte, occorrendo invece che esso sia esplicitamente ammesso dalla controparte, ovvero che questa pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento (in tal senso anche Cass., 27.5.2009, n. 12274). I fatti allegati da una delle parti, inoltre – ha proseguito la Corte – vanno considerati pacifici quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte.

Nel caso di specie, peraltro, la sentenza della Corte d’Appello non ha in alcun modo precisato in base a quali elementi probatori acquisiti è stato ritenuto pacifico l’acquisto della macchina da parte del precedente proprietario, né è stato dimostrato che quest’ultimo l’abbia effettivamente utilizzato oltre le finalità dimostrative.

(Cassazione civile Sentenza 29/04/2010, n. 10285)
31/05/2010
Newsletter
Resta aggiornato con la newsletter IpsoNews
VOTA  
0 VOTI

Condividi

Sull'argomento: Diritto processuale civile
Memento Pratico - Procedura civile 2011
Editore: Ipsoa Francis Lefebvre
€ 107,00
Formulario ipertestuale commentato del processo civile
Editore: Utet Giuridica
€ 150,00 (-15%) € 127,50
Processo civile: la semplificazione dei riti
Editore: Ipsoa
€ 21,00
Versione eBook € 14,70 +IVA
Il processo civile telematico
Editore: Utet Giuridica
€ 35,00 (-10%) € 31,50
Codice di procedura civile commentato
Editore: Ipsoa
€ 330,00 (-15%) € 280,50
Versione eBook € 165,00 +IVA
Le prove civili
Editore: Utet Giuridica
€ 90,00