La S.C. ha affermato che un istituto di credito può inserire anche i crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici territoriali nel "Fondo di accantonamento per rischi su crediti".
La pronuncia, che si riferisce all'art. 66, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, applicabile "ratione temporis", ritiene configurabile anche in questo caso un rischio apprezzabile in quanto, pur non essendo tali crediti sottoponibili alla procedura concorsuale, alla luce dell'esperienza, non sempre si riscontra la normale loro solvibilità, anche se di regola si tratta di erogazioni svolte entro regolari procedure.
La pronuncia aggiunge che, ai sensi dell'art. 21, L. 19 marzo 1993, n. 68, gli stessi enti pubblici locali possono essere dichiarati in stato di dissesto ove ne ricorrano i presupposti, tanto è vero che in tale situazione s'impedisce soltanto l'opponibilità del credito per accessori agli organi della procedura di dissesto, ma non certo l'accertamento della loro esistenza ed entità, nè tanto meno l'azione per il suo conseguimento nei riguardi dell'ente ritornato "in bonis", come anche sancito dalla giurisprudenza (in proposito richiama Cass. Civ., Sez. I, 20 novembre 2006, n. 24584).
La sentenza può essere utile (e di qui la sua attualità) anche in sede di applicazione dell'art. 106 T.U.I.R. nella parte in cui disciplina le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio e gli accantonamenti per rischi su crediti.
Va ricordato che, con riferimento alla versione della norma anteriore alle modifiche del 2003 (art. 71, vecchia numerazione precedente al D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), la S.C. (Sez. V. - 20 novembre 2009, n. 24526) è recentemente intervenuta affermando che anche i crediti nei confronti degli enti pubblici possono essere iscritti nel fondo di copertura dei rischi di cui all'art. 71 cit. La norma, infatti, non prevedeva (né lo fa ora l'art. 106) lo stato di insolvenza del debitore, ovvero l'esclusione di rischi su crediti riguardanti la qualità del debitore, od il grado di esigibilità dei crediti stessi, per cui la possibilità di iscrizione va rapportata alla situazione fattuale.
Ad avviso della Corte, essa, quindi, non è preclusa, nel caso di crediti nei confronti degli enti pubblici, dalla natura pubblica del debitore e dalla relativa carenza di rischio di insolvenza, in ragione dell'enorme ritardo con cui tali enti pagano i propri debiti (per cause che vanno del c.d. "patto di stabilità", alla progressiva riduzione delle risorse provenienti dal bilancio statale) situazione comportante un incontestabile rischio per la potenzialità economica dell'attività imprenditoriale, essendo l'impresa tenuta a sopportare, per un tempo non definito né definibile, oneri bancari di entità ben superiore agli interessi legali che le verranno successivamente riconosciuti.
Le decisioni segnano un cambiamento di indirizzo nella giurisprudenza della Corte che in passato (Cass. Civ., Sez. V, 30 ottobre 2006, n. 23353) aveva affermato che l'art. 71, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (sempre nella vecchia numerazione), fissando un limite massimo per la deducibilità degli interessi moratori, correlato all'ammontare dei crediti iscritti nel fondo di copertura dei rischi su crediti, consente di dedurre (peraltro subordinatamente all'iscrizione in un distinto fondo del passivo) esclusivamente gli interessi afferenti ai predetti crediti: pertanto, gli interessi di mora deducibili ai sensi dell'art. 71 cit. debbono necessariamente riferirsi a crediti dei quali è normativamente ammessa la deducibilità, e non anche a crediti (come quelli tributari) non deducibili per carenza di rischio di insolvenza, in considerazione della natura pubblica del debitore.
(Cassazione civile Sentenza 30/12/2009, n. 28014)