La Suprema Corte dà atto della legittimità, quale elemento di prova, della registrazione di una conversazione telefonica da parte di uno degli interlocutori.
La Cassazione, rifacendosi a un indirizzo giurisprudenziale condiviso, ritiene utilizzabile, anche senza che vi sia stato un provvedimento dell’autorità giudiziaria, il contenuta di colloqui privati registrati da uno degli interlocutori; a nulla rilevando ne’ che la registrazione sia stata da lui effettuata su richiesta della polizia giudiziaria, ne’ che egli stesso agisca utilizzando materiale da questa fornito.
Ovvero addirittura appartenga alla polizia giudiziaria, sempre che il partecipante si limiti solo a registrare, come ipotizzato nella fattispecie, la conversazione, senza utilizzare apparecchi mediante i quali terzi estranei (e, in particolare, la polizia) possano captarne il contenuto durante il suo svolgimento e procedere all’ascolto diretto, perché In tal caso sussisterebbe una vera e propria intromissione nella sfera di segretezza e libertà delle comunicazioni costituzionalmente presidiata e si realizzerebbe indirettamente una intercettazione ambientale senza la previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
Peraltro anche la registrazione ad opera della polizia giudiziaria dei colloqui con le persone informate sui fatti non costituisce attività d’intercettazione in senso tecnico, perché proviene da uno del soggetti che ha partecipato alla conversazione, ma integra una legittima modalità di documentazione fonica, che non lede alcun principio costituzionale pur quando è realizzata in modo occulto, in quanto la Costituzione tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni, non la loro riservatezza.
(Cassazione penale Sentenza 08/03/2010, n. 9132)