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venerdì 10 settembre 2010 | twitter |
Concorso di persone

L'affidare un incarico "punitivo" espone al rischio della responsabilità concorsuale

Giuseppe Amato
Chi da l'incarico al "buttafuori" di dare "due schiaffi" ad un frequentatore del locale per punirlo del suo comportamento, può essere chiamato a rispondere, a titolo di concorso anomalo, del successivo omicidio commesso dall'incaricato.

Chi da l'incarico al "buttafuori" di dare "due schiaffi" ad un frequentatore del locale per punirlo del  suo comportamento, può essere chiamato a rispondere, a titolo di concorso anomalo, del successivo omicidio commesso dall'incaricato.

All’esito del processo di merito, l’imputato era stato assolto dal reato di omicidio volontario commesso dal “buttafuori” di un locale che, pur conoscendone l’indole violenta, aveva incaricato di “punire” la vittima, dandogli “due schiaffi”.

Il tema sottoposto all’attenzione della Corte riguarda la corretta applicazione della disciplina del concorso anomalo nel reato (articolo 116 c.p.), in forza del quale un soggetto può essere chiamato a rispondere del reato diverso e più grave di quello concordato commesso da altro correo.

Secondo la Corte, il giudice di merito, nell’assolvere l’imputato dal reato di omicidio, più grave rispetto a quello di lesioni “concordato”,  ha errato nell’applicazione della disciplina di settore: di qui l’annullamento con rinvio.

La decisione appare in effetti corretta.

Infatti, è assunto pacifico quello secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità  del compartecipe ai sensi dell'articolo 116 c.p., può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave, voluto e cagionato da uno dei concorrenti nel reato voluto da tutti,  si presenti come "evento atipico", dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità, idoneo ad escludere il nesso di causalità   (cfr. Sezione VI, 4 novembre 2005, Cirasino ed altro).

Nella specie,  a seguire il ragionamento della Cassazione, il giudice di merito non aveva spiegato in modo satisfattivo per quale ragione l’omicidio potesse ritenersi evento imprevedibile ed atipico rispetto alla spedizione punitiva concordata ed organizzata dall’imputato: e ciò in una vicenda in cui il “mandato” era stato affidato a persona inaffidabile, violenta, che aveva anche assunto  bevande alcoliche,  sì che il rischio di una condotta esorbitante doveva essere ben presente e doveva ritenersi senz’altro “prevedibile”.

In conseguenza dell’annullamento con rinvio, la corte di merito è chiamata a fare migliore applicazione dei principi in tema di concorso anomalo  previsto dall’articolo 116 c.p., facendo applicazione della costante lettura giurisprudenziale in forza della quale, per la sussistenza di tale fattispecie di responsabilità concorsuale,  oltre all’adesione psichica dell’agente ad un reato concorsuale meno grave (nella specie, quello di lesioni) ed alla commissione, da parte di un altro compartecipe, di un reato diverso e più grave (nella specie, quello di omicidio), è necessario anche un “nesso psicologico” in termini di prevedibilità tra la condotta  dell’agente compartecipe e l’evento diverso e più grave in concreto verificatosi. Tale ultimo requisito, peraltro, non è integrato dalla sola sussistenza di un rapporto di causalità materiale tra la condotta dell’agente e l’evento più grave, ma è necessario che sussista un rapporto di “causalità psichica”, nel senso che il reato diverso e più grave commesso dal compartecipe possa astrattamente rappresentarsi alla psiche dell’agente come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, il tutto senza, comunque, che l’agente debba avere effettivamente previsto ed accettato il rischio della sua commissione (giacchè, in tal caso, sarebbe configurabile il concorso pieno ex articolo 110 c.p.) (di recente, tra le tante, Sezione II,  11 maggio 2010, Vladu).

La prevedibilità dell’evento omicidiario è stata quindi nuovamente rimessa all’attenzione del giudice di merito, a fronte di un contesto  della vicenda che, per le particolari condizioni del mandatario,  doveva far sorgere in capo al mandante il fondato sospetto che questi potesse esorbitare dai limiti dell’incarico illecito conferitogli, come poi in concreto verificatosi.

(Cassazione penale Sentenza 16/06/2010, n. 23212)
26/07/2010
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