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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Circolazione stradale.

La confisca del veicolo non è retroattiva.

Giuseppe Amato

La confisca del veicolo non può essere retroattiva.

Si tratta di una delle prime pronunce della Cassazione che seguono alle sentenze della Corte costituzionale [sentenza 4 giugno 2010 n. 196] e delle Sezioni unite [sentenza 25 febbraio 2010, PM in proc. Caligo] della stessa Corte di cassazione,  che sono intervenute sulla  “confisca obbligatoria del veicolo”, prevista, tra le altre, nelle  ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza (articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada: tasso alcolemico superiore a 1,5 grammiper litro) e nell’ipotesi di guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti (articolo 187 del codice della strada).

Come si ricorderà,  sia la Corte costituzionale che le Sezioni unite,  hanno preso inequivoca posizione sulla natura giuridica di tale confisca, concludendo nel senso che non si tratta di una “misura di sicurezza patrimoniale”, bensì di una vera e propria “sanzione penale”.

Per l’effetto, alla confisca obbligatoria prevista dal codice della strada  sono da riconoscere  i caratteri e le finalità di una vera e propria “sanzione”, dove la privazione della res prescinde dalla pericolosità [come invece imposto dall’articolo 203  c.p. per le misure di sicurezza] e si ispira piuttosto all’esigenza che il legislatore vuole perseguire di punire [in uno con l’irrogazione della vera e propria sanzione criminale] il comportamento violativo del trasgressore privandolo dello “strumento” [il veicolo]  di cui questi ha abusato utilizzandolo pur essendo in stato di ebbrezza o di alterazione da abuso di sostanze stupefacenti.

Proprio dal rilevato carattere sanzionatorio della confisca, quindi,  discende quale conseguenza importante quella  del divieto di applicazione retroattiva della misura [desumibile dall’articolo 25, comma 1, della Costituzione e dall’articolo 7 della CEDU],  risultando evidente l’inapplicabilità del  combinato disposto degli articoli 199,  200 e 236 c.p. e del principio affermato dall'articolo  25, comma 3, della Costituzione, relativi alle  misure di sicurezza, in forza del quale tradizionalmente si esclude che,  in tema di applicazione delle misure di sicurezza,  operi il princi­pio di irretroattività della legge penale di cui all'articolo 2 c.p., di guisa che tali misure sono applica­bili anche ai reati commessi nel tempo in cui non erano legislativamente previste ovvero erano diversamente disciplinate quanto a tipo, qualità e durata.

Qui, la Cassazione  segue ovviamente tale impostazione, riaffermando a chiare lettere l’inapplicabilità “retroattiva” della confisca de qua a fatti commessi prima dell’introduzione normativa di tale misura: ergo, a fatti commessi prima dell’entrata in vigore del cosiddetto “pacchetto sicurezza”,  di cui al decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito  dalla legge 24 luglio 2008 n. 125, che l’ha introdotta.

 

(Cassazione penale Sentenza 05/07/2010, n. 25533)
29/07/2010
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