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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Aborto autoprocurato

La legge non ammette ignoranza ... normalmente

Gian Luigi Gatta

Il Tribunale di Milano ha assolto una donna rumena, accusata di tentato aborto autoprocurato, per ignoranza inevitabile  della legge penale, dovuta a incolpevole carenza di socializzazione.

La sentenza che può leggersi in calce si segnala come una delle rare pronunce di assoluzione in applicazione dell’art. 5 c.p. che come è noto – dopo la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale ad opera della sentenza della Corte costituzionale (sent. 23 marzo 1988, n. 364) – esclude la colpevolezza dell’agente (la rimproverabilità per il fatto antigiuridico commesso) in caso di ignoranza (o errore) della legge penale inevitabile, perché incolpevole.

Tra le ipotesi di incolpevole ignoranza della legge penale, rilevanti ai sensi dell’art. 5 c.p., la sentenza n. 364/1988 della Corte costituzionale ha indicato quella della “personale non colpevole carenza di socializzazione dell’agente”, che gli preclude di rappresentarsi la possibilità che il fatto costituisca reato.

Successivamente alla richiamata sentenza della Corte costituzionale, l’incolpevole carenza di socializzazione è stata posta a fondamento di sentenze di assoluzione, in applicazione dell’art. 5 c.p., da parte di alcuni giudici di merito nell’ambito di procedimenti penali che vedevano imputati cittadini stranieri, per lo più immigrati extracomunitari (Pret. Pescia, 21 novembre 1988, S., in Foro it., 1988, II, 247; Trib. Genova, 30 maggio 1989, K., ivi, 1989, II, 540; Trib. min. Firenze, 27 novembre 1989, M., ivi, 1990, II, 192; Trib. min. Genova, 14 novembre 1994, S., ivi, 1995, II, 274).

La sentenza qui annotata – con la quale è stata assolta una cittadina rumena, chiamata a rispondere davanti al Tribunale di Milano del delitto di tentato aborto autoprocurato – incrementa lo sparuto numero di sentenze di assoluzione pronunciate in applicazione dell’art. 5 c.p., come riletto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364/1988 (è noto che sono assolutamente prevalenti, nella giurisprudenza, le pronunce che invece non riconoscono, in relazione alle più diverse ipotesi, la sussistenza di un’ignoranza/errore inevitabile della legge penale. V. ad es., proprio in relazione alla carenza di socializzazione di cittadini stranieri, Cass., 9 gennaio 2004, C., CED 228465).

Il caso affrontato dal Tribunale di Milano può essere riassunto come segue.

Una cittadina rumena, appartenente alla comunità Rom, si trova all’ottava settimana di gravidanza.

La donna è giunta in Italia da poco tempo (circa due mesi) assieme al marito, proprio connazionale. Non parla né comprende la lingua italiana, e vive in una baracca, priva di mezzi di sostentamento.

Accortasi di essere gravida, decide di abortire. Una parente, anch’essa membra della comunità Rom, le fornisce un’informazione non corretta, e cioè che per effettuare l’aborto in ospedale, nel nostro Paese, occorrerebbe pagare novecento euro. Non disponendo di tale somma, la donna decide di procurarsi da sé un aborto, senza recarsi in una struttura sanitaria.

A tal fine, seguendo una prassi alquanto diffusa presso le comunità straniere, assume un farmaco (Cytotec) utilizzato nelle terapie contro l’ulcera che ha, come effetto collaterale, la stimolazione di contrazioni uterine (tanto è vero che detto farmaco, nella procedura di utilizzo della pillola abortiva RU486, viene impiegato per l’espulsione del feto). Nel caso di specie, tuttavia, l’assunzione del farmaco in questione non provoca l’espulsione del feto, ma solo un parziale distacco, con copioso sanguinamento.

Credendo di avere abortito, la donna si reca al pronto soccorso, dove da una parte si accerta il fallimento del tentativo di aborto autoprocurato e, dall’altra parte, si avviano le procedure d’urgenza previste dalla legge per l’interruzione volontaria della gravidanza, che avviene il giorno successivo.

La donna è chiamata a rispondere, nella forma tentata, del delitto di aborto autoprocurato, previsto dall’art. 19, comma 2 l. 22 maggio 1978, n. 194, che punisce, con la blanda pena della reclusione fino a 51 euro, la donna che, entro i primi novanta giorni di gravidanza, ne cagiona volontariamente l’interruzione senza osservare le modalità prescritte dagli artt. 5 o 8 della l. n. 194/1978, che riservano la pratica dell’aborto al personale medico, previo accertamento di determinate condizioni legittimanti l’intervento.

Il Tribunale ha assolto l’imputata per difetto dell’elemento soggettivo, ritenendo che la stessa abbia agito “in una condizione di ignoranza inevitabile in ordine alla normativa che regola le modalità di interruzione volontaria di gravidanza (e dunque alla correlata illiceità penale di modalità difformi dalle prescrizioni della l. n. 194/78), e che pertanto il suo comportamento diretto ad abortire con l’utilizzo di pastiglie di Cytotec – al fuori delle procedure di legge – debba ritenersi inficiato da un errore scusabile sull’illiceità del fatto – rilevante ai sensi dell’art. 5 c.p., come modificato dalla sent. n. 364/88 della Corte Costituzionale – e dunque carente dell’elemento soggettivo”.

Si legge ancora nella sentenza annotata: “si ritiene che la condotta, ed in particolare le modalità di realizzazione della stessa, debbano essere collocate (specie per quanto attiene le fasi precedenti al ricovero) in un contesto particolare, che fa emergere – ad avviso del Tribunale – dati sintomatici di una condizione di ignoranza e marginalità indicativa di una ignoranza incolpevole della legge penale; tale condizione viene poi acclarata dallo sviluppo degli eventi, e soprattutto da a quanto accaduto il giorno seguente il primo ricovero, ossia a seguito del colloquio con lo psichiatra che attesta dati conformi a tale giudizio e, soprattutto, fa ritenere che solo a seguito di una informazione “qualificata” – ossia ad opera del personale medico e con l’ausilio dell’interprete – l’imputata sia stata posta nella condizione di operare una scelta conforme a norme di legge, precedentemente di impossibile cognizione”.

Osserva d’altra parte la sentenza annotata, dopo aver brevemente ricostruito il quadro normativo di riferimento, come “la sanzione penale sia ricollegata non tanto all’evento ‘aborto’ in sé, ma al mancato rispetto di una specifica procedura; in altre parole, non è ‘vietata’ l’interruzione di gravidanza in sé, ma una interruzione che prescinda da una procedura che ‘informi’ le strutture sanitarie di una richiesta, alla quale si dà seguito una volta che la donna sia stata informata dell’esistenza di aiuti di vario genere e che faccia trascorrere – nei casi ordinari – un periodo di riflessione di una settimana”.

Orbene, prosegue la sentenza annotata, “un reato così strutturato, o meglio, una illiceità penale che deriva dalla creazione formale di obblighi procedurali (che, si noti, prescindono dalla verifica o meno della ricorrenza oggettiva di condizioni allegate dalla donna), che viene, altresì, ricollegata a strutture pubbliche ed a situazioni di normale conoscenza ed accesso da parte di una cittadina italiana, non pare potersi ritenere, invece, di normale accessibilità – nella sua conoscibilità – da parte di un soggetto come l’odierna imputata; ne consegue – ad avviso del Tribunale – che avendo tale condizione posto l’imputata nella impossibilità di conoscere l’esistenza di specifiche modalità operative, non può a lei rimproverarsi la violazione del precetto penale. E’ ben vero che un evento come l’interruzione volontaria di gravidanza è per definizione problematico per quanto attiene la percezione del suo disvalore, molteplici essendo le tematiche riconnesse – pressoché in tutto il mondo – al suo verificarsi, siano esse di natura morale, religiosa o genericamente “politica”; sotto questo profilo, peraltro, se da un lato può ritenersi “diffusa” la consapevolezza di tale problematicità, dall’altro non per questo può rimproverarsi ad un soggetto nelle condizioni dell’imputata di avere agito con superficialità, omettendo di informarsi sulla disciplina vigente in Italia, nella premessa che l’interruzione volontaria della gravidanza sia un fatto ‘illecito’ o comunque rilevante sotto un profilo penale; a maggior ragione, ciò non può valere quando la normativa italiana ancora la rilevanza penale (e dunque il disvalore del fatto) all’omesso rispetto di specifici requisiti formali, che implicano – come si diceva in precedenza – la possibilità di accedere facilmente a strutture ed a informazioni qualificate. E tale possibilità è stata, ad avviso del Tribunale, di impossibile realizzazione per l’imputata, per le ragioni emerse nel corso del processo […]”.

Solo “la concreta possibilità – offerta con l’ausilio dell’interprete – di un accesso alla struttura pubblica (e solo questa, non le altre “notizie” ricavate nella sua comunità)” - conclude la sentenza annotata – ha messo la donna “in condizione di operare una scelta conforme alla legge, tanto che il giorno successivo al primo accesso, ricevute le dovute informazioni, torna in ospedale, effettua il colloquio con lo psichiatra e si sottopone a IVG; non torna – cioè – a ripetere comportamenti quale quello realizzato in precedenza, ma rientra in ospedale”.

(Tribunale Sentenza 12/01/2010 - Giudice Dott. Bruna Rizzardi)
03/03/2010
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