Nei maltrattamenti riceve tutela l’animale in quanto tale.
La Cassazione puntualizza il discrimine tra il reato di maltrattamento di animali (articolo 544 ter c.p.) e quello, meno grave, di danneggiamento di animali altrui (articolo 638 c.p.).
L’elemento oggettivo può in effetti essere coincidente, ma ciò che qualifica il più grave reato di maltrattamenti di animali [comunque applicabile in ragione della clausola di riserva contenuta nell’articolo 638 del Cp: “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”] è rappresentato dall’interesse tutelato.
Nei maltrattamenti, infatti, è tutelato l’animale o, meglio, il sentimento per gli animali; mentre il reato di cui all’articolo 638 del c.p. è un reato contro il patrimonio, laddove l’animale riceve tutela come un bene patrimoniale e, quindi, persona offesa è il proprietario.
In questa prospettiva, la Corte ha ritenuto qualificabile a titolo di maltrattamenti la condotta dell’imputato, sostanziatasi nell’avere inferto all’animale [un cane] “evidenti ferite da taglio” sul muso, così attribuendo rilievo alla tutela dell’animale in sé considerato, e non quale bene rientrante nel patrimonio del padrone.
(Cassazione penale Sentenza 01/07/2010, n. 24734)