La S.C. fa il punto sul regime normativo (antecedente alla novella di cui alla legge n. 69 del 2009) relativo ai presupposti per pervenire alla declaratoria di estinzione del giudizio preceduta dalla cancellazione dal ruolo.
Nel regime anteriore alla legge n. 69 del 2009 (che, con la modifica apportata al 4° comma dell’art. 307 c.p.c., ha previsto, oltre alla già contemplata operatività di diritto dell’estinzione, anche la sua rilevabilità d’ufficio), l’ordinanza che dispone la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 291, 3° comma, c.p.c. non è impugnabile, in particolare con l’appello se emessa in primo grado, sul presupposto che implichi una dichiarazione di estinzione del processo, in quanto essa non assume come suo contenuto tale dichiarazione.
Infatti, la verificazione immediata di una fattispecie di estinzione, in conseguenza della cancellazione, a norma del 4° comma dell’art. 307 del codice di rito, ha luogo di diritto, nel senso che i suoi fatti costitutivi si intendono verificati una volta disposta la cancellazione dal ruolo per l ‘inottemperanza all’ordine di rinnovo della notificazione, ma la sua rilevazione, cioè l’acquisizione del suo rilievo giuridico in funzione della futura dichiarazione di estinzione, richiede(va) l’eccezione di parte, la quale può (ovvero, prima della L. n. 69 del 2009, poteva) conseguire solo:
1) a seguito di una riassunzione operata dalla parte interessata alla declaratoria dell’estinzione, propositiva dell’eccezione e finalizzata alla sua declaratoria;
2) in virtù della proposizione dell’eccezione da parte sua nel processo eventualmente riassunto irritualmente dalla parte interessata a proseguire il processo;
3) in dipendenza della formulazione dell’eccezione in sede di eventuale ripresa del processo disposta dal giudice che aveva pronunciato la cancellazione, previa revoca della stessa ordinanza di cancellazione dal ruolo, cui l’altra parte lo avesse sollecitato;
4) in altro processo separatamente instaurato, in via incidentale, al fine di dedurre un qualche effetto su di esso. Per opportuni richiami cfr. Cass. n. 8206 del 2002 e Cass. n. 17772 del 2004.
(Cassazione civile Sentenza 30/04/2010, n. 10609)