Il diritto di chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955 n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, § 1, della Convenzione, ad una equa riparazione, secondo quanto previsto dall’art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89, ha natura indennitaria e non risarcitoria, e ad esso non è applicabile il termine di prescrizione breve previsto dall’art. 2947 c.c..