La S.C. riconosce la rimessione in termini per mancata conoscenza del processo da parte di condannato difeso da difensore d'ufficio.
La sentenza in epigrafe si occupa del problema della rimessione in termini del condannato per mancata conoscenza effettiva del processo.
In tema, la giurisprudenza ha riconosciuto quali elementi indicativi della conoscenza del procedimento e della volontà di non comparire personalmente la nomina del difensore di fiducia, l'elezione di domicilio, la notifica di atti presso questo, l'effettività della difesa fiduciaria nel corso del processo, mentre nella sentenza in epigrafe si esclude la valenza allo scopo della nomina di difensore di ufficio.
In precedenza, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 32678 del 12/07/2006 Cc. (dep. 03/10/2006) ha affermato che, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione contro una sentenza contumaciale, le notificazioni effettuate al difensore d'ufficio sono di per sé inidonee a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo all'imputato, salvo che la conoscenza non emerga "aliunde" ovvero non si dimostri che il difensore d'ufficio é riuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare un effettivo rapporto professionale con lo stesso. (Fattispecie relativa alla notifica al difensore d'ufficio dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, pronunziata nei confronti di un imputato, cittadino ungherese, residente all'estero, estradato in Italia per espiare la pronunzia di condanna irrevocabile, il quale, dopo avere invano attivato numerosi rimedi interni -impugnazione, incidente di esecuzione, revisione, domanda di restituzione nel termine - al fine di dimostrare la mancata effettiva conoscenza del procedimento, celebrato nella sua contumacia e con l'assistenza di un difensore d'ufficio, nonché del provvedimento conclusivo, ha proposto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha dichiarato il carattere non equo del processo celebrato "in absentia", evidenziando che dagli atti non era dato desumere che il ricorrente avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento e avesse volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione.
La S.C. ha annullato senza rinvio il provvedimento con il quale la Corte d'appello aveva respinto la richiesta di restituzione nel termine, ai sensi del novellato art. 175 cod. proc. pen. per impugnare la sentenza di primo grado, e ha restituito il ricorrente nel termine per proporre appello).
Secondo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3998 del 18/01/2006 Cc. (dep. 01/02/2006 ), ai fini della decisione sull'istanza di restituzione nei termini per l'impugnazione di una sentenza contumaciale pronunziata nei confronti di un cittadino straniero residente all'estero, il quale abbia eletto domicilio per le notifiche in Italia presso il difensore d'ufficio, il giudice dell'esecuzione ha l'onere di compiere ogni necessaria verifica onde stabilire se dagli atti emerga la prova dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato contumace, esistendo una differenza sostanziale tra l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio (indicato nel verbale di polizia dagli agenti operanti) e l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, scelto direttamente dalla persona interessata.
Per Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10297 del 21/02/2006 Cc. (dep. 23/03/2006 ), invece, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di restituzione in termini per impugnare una sentenza contumaciale nel caso in cui il condannato, a seguito di perquisizione personale disposta sulla sua persona per il recupero di refurtiva, abbia eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, in quanto l'elezione di domicilio é una dichiarazione di volontà consistente nella scelta di una persona investita del potere di ricevere la notificazione degli atti del procedimento in un luogo diverso dalla casa di abitazione o dal luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa. (In motivazione la Corte ha osservato ulteriormente che, pur se da un punto di vista teorico l'elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio, anziché di fiducia, può non costituire garanzia sufficiente ai fini dell'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel caso di specie era da escludere la non effettiva conoscenza del procedimento, in quanto l'elezione avvenne all'esito della perquisizione personale grazie alla quale venne recuperata la refurtiva).
La sentenza in epigrafe afferma quindi che, ai fini della decisione sull'istanza di rimessione in termini per l'impugnazione della sentenza contumaciale, la notifica eseguita al difensore d'ufficio domiciliatario non è presuntivamente equiparabile a quella effettuata all'interessato personalmente.
La sentenza precisa inoltre la portata delle novità derivanti dalla legge (d.l. 17 el 2005, conv. in l. 60 del 2005, e del novellato art. 175 c.p.p.), escludendo la configurabilità di presunzioni di conoscenza a carico dell'imputato basata su elementi astratti ed essendo rimesso all'accusa l'onere della prova dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.
La Corte rileva che la nuova disciplina ha introdotto una vera e propria inversione dell'onere della prova, nel senso che non spetta più all'imputato dimostrare di avere ignorato l'esistenza del procedimento o del provvedimento senza sua colpa, ma è il giudice che deve provare, sulla base degli atti di causa, che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e che abbia volontariamente rinunciato a comparire.
In tema, in precedenza, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16002 del 06/04/2006 Cc. (dep. 10/05/2006 ) aveva rilevato che la modifica legislativa prevista dalla L. n. 60 del 2005 ha, da un lato, prodotto con l'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. un allargamento delle ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione tardiva delle sentenze contumaciali, sostituendo alla prova della non conoscenza del procedimento una presunzione di non conoscenza, e dall'altro, ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., ha previsto che la notifica al difensore di fiducia sia del tutto equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell'atto, alla notifica all'imputato personalmente. Ne consegue che, mentre la notifica della sentenza contumaciale effettuata nei confronti del difensore di fiducia costituisce prova di una conoscenza effettiva, la notifica effettuata nei confronti di un difensore d'ufficio non è idonea di per sè a provare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione in termini avanzata da imputato latitante difeso da un difensore d'ufficio).
(Cassazione penale Sentenza 21/06/2010, n. 23753)