La Cassazione esclude semplicistiche soluzioni interpretative nella individuazione delle associazioni segrete, come tali vietate dall’articolo 18 della Costituzione, facendo corretta applicazione dei rigorosi parametri valutativi imposti dalla legge 25 gennaio 1982 n. 17, contenente, come è noto, norme di attuazione dell’articolo 18 della Costituzione in materia, appunto, di associazione segrete e lo scioglimento dell’associazione denominata “Loggia P2”.
Secondo la Corte, perché una loggia massonica possa considerarsi “associazione segreta”, vietata dall’articolo 18 della Costituzione, con conseguente illiceità penale delle attività di promozione, direzione e partecipazione in forza del combinato disposto degli articoli 1 e 2 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, occorre la positiva dimostrazione sia del carattere di “segretezza” [deve ritenersi segreta, secondo il richiamato articolo 1, l’associazione che occulti la propria esistenza ovvero che tenga segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero, ancora, che renda sconosciuti, in tutto o in parte ed anche reciprocamente, i soci], sia dello svolgimento di un’attività diretta ad “interferire” sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.
Sulla base di queste premesse, rilevata la carenza di elementi atti a dimostrare l’esistenza di un’associazione segreta, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di sequestro probatorio di due opuscoli descrittivi dell’attività di una loggia massonica.
(Cassazione penale Sentenza 08/02/2010, n. 4999)