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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
In vigore parte del provvedimento

Mediazione civile, prove tecniche di comunicazione

Primi passi verso la mediazione. ll 20 marzo (sabato) entra in vigore il decreto legislativo n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. La "mediazione processuale" e la nuova conciliazione entreranno in vigore solo tra 12 mesi. Allo stato, risultano pero' immediatamente precettivi gli obblighi d'informazione a carico dei professionisti.

Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, invece, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.

Il comma, collocato nel capo dedicato al procedimento di mediazione prevede che

  • "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. 
  • L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. 
  • L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. 
  • Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

17/03/2010
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