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venerdì 03 settembre 2010 | twitter |
Controversie civili e commerciali

Mediazione sì, ma dove? Per il CSM la riforma non convince

Dura la valutazione dell'organo di autogoverno della magistratura: la scelta operata dal legislatore delegato appare irrazionale e inidonea a garantire il funzionamento della mediazione.

L’art. 4 dello schema di decreto legislativo, rubricato “Accesso alla mediazione”, delinea le modalità di accesso al procedimento di mediazione e configura in merito anche un obbligo di informazione a carico dell’avvocato.

Nel decreto legislativo non è fissato alcun criterio di competenza territoriale o per materia, utile per individuare l’organismo di conciliazione competente in relazione all’oggetto della domanda di mediazione.

Nella relazione illustrativa è dato atto che il meccanismo elaborato dal legislatore delegato per il radicamento della competenza costituisce espressione di una scelta di metodo ben precisa.

La scelta operata dal legislatore delegato appare irrazionale e inidonea a garantire il funzionamento della mediazione.

E’ evidente che il buon esito del procedimento è legato anche alla localizzazione degli organismi di conciliazione in relazione alla domanda presentata; il luogo in cui la mediazione si svolge deve essere facilmente accessibile alle parti, diversamente risolvendosi in un ulteriore ostacolo al raggiungimento dell’accordo, per favorire il quale è necessario limitare al minimo sia i disagi sia le spese che gli interessati devono affrontare per la conciliazione.

La strutturazione della norma si presta a strumentalizzazioni nel momento della scelta dell’organismo di conciliazione, così da favorire indebite individuazioni di tale organismo che ne potrebbero pregiudicare la terzietà e l’imparzialità.

In merito non si può condividere l’impostazione del legislatore delegato, il quale ritiene che in virtù della disposizione in commento “Le parti saranno così libere di investire concordemente o singolarmente l’organismo ritenuto maggiormente affidabile”.

Costituisce insanabile contraddizione logica adottare politiche normative per la promozione della mediazione e, al contempo, consentire la differenziazione degli organismi di conciliazione in base alla loro affidabilità: il quadro di normazione primaria deve essere in grado di garantire che tutti gli organismi di conciliazione presentino il medesimo qualificato livello di affidabilità, a maggior ragione allorquando le parti siano obbligate al preventivo tentativo di conciliazione.

Da un punto di vista processuale, peraltro, non si comprende secondo quale logica e coerenza normativa possa imporsi il ricorso alla mediazione quale condizione di procedibilità e, contestualmente, sganciare il relativo procedimento da ogni collegamento territoriale con l’autorità giudiziaria procedente, tenuta - in caso di mancato espletamento della mediazione - a fissare una nuova udienza innanzi a sé all’esito del decorso del termine fissato dall’art. 6.

L’applicazione della disposizione in commento consentirebbe alla parte, in relazione ad una domanda correttamente proposta innanzi al Tribunale di Palermo ma non preceduta 9 dall’espletamento dell’obbligatorio procedimento di mediazione, di rivolgersi ad un organismo di conciliazione con sede in Milano.

Risulta, poi, difficilmente ipotizzabile, così come affermato nella relazione illustrativa, che il “semplice” meccanismo predisposto dal legislatore sia, proprio per la sua essenzialità, utile ad evitare contrasti. Il sorgere dei conflitti sarà inevitabile allorquando, ad esempio, più istanze di conciliazione riguarderanno solo in parte la stessa domanda o quando tali istanze siano connesse l’una all’altra, di talché il criterio della priorità non sarà da solo sufficiente a dirimere i contrasti originatisi, perché l’oggetto della mediazione risulterà diverso.

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di domande giudiziali che coincidono solo in parte con riguardo al petitum o alla causa petendi: non può parlarsi di identità delle stesse e, tuttavia, il decreto legislativo non fornisce gli strumenti necessari per individuare l’organismo di conciliazione competente, nel caso in cui le parti abbiano già avviato il procedimento di mediazione innanzi ad organismi diversi.

Si tratta di ipotesi che il legislatore non poteva non prevedere, attesa la loro diffusione nella pratica e per le quali devono essere individuati idonei strumenti di coordinamento nell’azione degli organismi di conciliazione.

Peraltro l’art. 4 non disciplina né in quale modo debba essere fatta valere l’incompetenza dell’organismo di conciliazione successivamente adito, né la sanzione per l’ipotesi in cui la mediazione prosegua innanzi all’organismo incompetente.

(Parere CSM 04/02/2010)
05/02/2010
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Sull'argomento: Diritto processuale civile