ShopWKI
Manuale del revisore legale
Editore: Ipsoa
€ 99,00 (-10%) € 89,00
Il Decreto Monti
Editore: Ipsoa
€ 17,50 +IVA
IVA 2012
Editore: Ipsoa
€ 89,00 (-10%) € 80,00
Versione eBook € 62,30 +IVA

Log in

giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Ingiuria in ufficio pubblico

Offese al superiore gerarchico: è ingiuria

Francesco Buffa

Un banale scontro sul lavoro tra una lavoratrice subordinata ed una sua superiore gerarchica culmina nell'offesa, rivolta dalla prima alla seconda, recante l'uso di alcune parolacce.

La Corte di Cassazione si pronuncia sull’applicabilità al caso della norma penale dell’ingiuria, confermando la sentenza impugnata del giudice di pace, che ha ravvisato la sussistenza del reato.

La Corte rileva, in particolare, che le espressioni offensive sono state pronunciate in un ufficio pubblico verso un superiore gerarchico e che legittimamente è stato ritenuto che esse non abbiano perso la connaturata valenza spregiativa.

La stessa sentenza richiama il precedente di legittimità costituito da Cass. 27969/07, secondo cui l’uso comune delle parolacce non ha modificato la valenza offensiva delle stesse, ma solo quando si collocano in un discorso tra soggetti che si trovano in posizione di parità e sono pronunciate in risposta a frasi che non postulano manifestazioni di reciproco rispetto. Sempre in materia penale, Cass., Sez. 1 pen., con la sentenza n. 12997 del 25/03/2009, ha stabilito che, in tema di ingiuria a un inferiore, reato previsto dall'art. 196 cod. pen. mil., la posizione di supremazia gerarchica dell'autore rispetto alla persona offesa non consente di considerare prive di contenuto lesivo espressioni volgari, pur oramai prive, nel linguaggio comune e tra pari, di qualsiasi connotazione offensiva e solo indicative di impoverimento del linguaggio e dell'educazione, in quanto esse, se rivolte a un sottoposto, in violazione delle regole di disciplina e dei principi che devono ispirarle in forza dell'art. 53, comma terzo, Cost., riacquistano appieno il loro specifico significato spregiativo, penalmente rilevante. (Fattispecie relativa a più fatti in continuazione, commessi da tenente colonnello in danno di avieri e di un tenente e consistiti nell'essersi ripetutamente loro rivolto, per telefono o direttamente, con parolacce).

La materia interessa anche il giudice del lavoro, per i riflessi del fatto sul piano della continuazione del rapporto di lavoro, la cui serenità può essere compromessa dal fatto commesso. In tema, Cass., Sez. L, Sentenza n. 7188 del 26/05/2001, ha ritenuto che la valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore e la sanzione irrogata sul piano disciplinare costituisce un apprezzamento di fatto che deve essere condotto non in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrando l'addebito nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura del fatto contestato e del suo contenuto obiettivo ed intenzionale, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l'adeguamento della disposizione normativa dell'art. 2119 cod. civ. alla fattispecie concreta; tale valutazione è riservata al giudice di merito e, se sorretta da adeguata e logica motivazione, non è censurabile in sede di legittimità. (Fattispecie relativa a lavoratore che era stato licenziato a seguito di ingiurie e minacce rivolte all'amministratore della società datrice di lavoro; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva rigettato l'impugnativa del licenziamento, tenuto conto dell'episodio, in sè di grave insubordinazione, e delle modalità con cui il fatto era stato posto in essere, significative di un'irrimediabile lesione dell'elemento essenziale della fiducia).

(Cassazione penale Sentenza 14/06/2010, n. 22691)
08/07/2010
Newsletter
Resta aggiornato con la newsletter IpsoNews
VOTA  
VOTI

Condividi

Sull'argomento: Pubblico impiego