E’ ravvisabile il reato di falso ideologico per induzione del pubblico ufficiale in atto pubblico (articoli 48 e 479 c.p.) nel comportamento del legale che, mediante la produzione di documentazione falsa allegata al ricorso, induca in errore il giudice circa i requisiti di ammissibilità del ricorso e lo determini pertanto ad accogliere, con sentenza, il ricorso stesso.
Questo il principio di diritto affermato dalla Cassazione in una fattispecie in cui il legale, condannato in sede di merito per il reato di cui agli articoli 48 e 479 c.p., aveva prodotto, nell’ambito di un contenzioso lavoristico, una falsa lettera raccomandata di impugnazione del licenziamento del suo assistito, integrante requisito di ammissibilità del ricorso di impugnazione del licenziamento, così da avere determinato in errore il giudice del lavoro che, ravvisata l’ammissibilità del ricorso, di conseguenza l’aveva accolto.
La falsa dichiarazione prodotta in giudizio, infatti, ha argomentato il giudice di legittimità, era stata assunto a “presupposto di fatto” dell’atto pubblico adottato dal pubblico ufficiale, ossia era stata il presupposto di fatto che, ingannevolmente, aveva determinato il giudice ad adottare la sentenza favorevole al ricorrente proprio in ragione della documentazione falsa prodotta dal legale: sentenza che doveva ritenersi ideologicamente falsa [per effetto della condotta ingannatoria del legale] siccome adottata sulla base di un presupposto di validità [ammissibilità] del contenzioso processuale.
Era stato, quindi, il giudice del lavoro l’autore immediato [ma inconsapevole] della falsità ideologica, della quale doveva rispondere mediatamente, per induzione, il legale.
Va notato che la Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso avverso la sentenza di condanna, non ha condiviso il motivo di impugnazione proposto dalla difesa, che invocava come qualificazione del fatto, quella del meno grave reato di cui all’articolo 483 c.p. ((falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) [tra l’altro, prescritto].
La conclusione della Corte pare ineccepibile, ove si consideri che il di cui all’articolo 483 c.p. prevede l’ipotesi in cui il pubblico ufficiale si limita a trasfondere nell’atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde il dichiarante in relazione ad un preesistente obbligo giuridico di affermare il vero, mentre il pubblico ufficiale risponde soltanto della conformità dell’atto alla dichiarazione ricevuta.
Invece, nell’ipotesi di cui agli articoli 48 e 479 c.p., la falsa dichiarazione viene assunta a presupposto di fatto dell’atto pubblico da parte del pubblico ufficiale, che quest’ultimo forma, sicchè la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo, in quanto confluisce nell’atto pubblico ed integra uno degli elementi che concorrono all’attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni ricevute dal privato (cfr., tra le altre, Cassazione, Sezione V, 18 settembre 2007, Elmo).
E’ di empirica evidenza che il reato di cui all’articolo 483 c.p. non è applicabile in una vicenda quale quella di che trattasi.
(Cassazione penale Sentenza 09/02/2010, n. 5353)