Una volta che le parti abbiano prestato il proprio consenso al "patteggiamento", non possono più revocarlo.
Per la Cassazione, dopo l’accordo tra le parti, il “patteggiamento” non può essere revocato: ciò, secondo la Corte, lo si desume dall’articolo 447, comma 3, c.p.p., il quale stabilisce, da un parte, che, prima della scadenza del termine fissato all’altra parte per esprimere il consenso o il dissenso, non è consentita la revoca, e, dall’altra, che, una volta che l’altra parte abbia dato il proprio consenso, il giudice deve fissare l’udienza per la decisione nel corso della quale sono previste solo le ulteriori normali attività processuali, ma non certo la revoca del consenso che, essendo il frutto di un accordo bilaterale, non può essere (come ogni negozio giuridico) revocato ad nutum.
Negli stessi termini, anche di recente, oltre alla sentenza citata in parte motiva (Cassazione, Sezione II, 14 gennaio 2009, Broccolo), si è ancora espressa altra decisione della Cassazione, secondo cui l’accordo tra l’imputato e il pubblico ministero che sta alla base del “patteggiamento” costituisce un “negozio giuridico processuale recettizio” che, una volta pervenuto a conoscenza dell’altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell’altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e pertanto né all’imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterne in discussione i termini (Cassazione, Sezione VI, 29 ottobre 2009, PG in proc. Talbi).
La conclusione è convincente non tanto perché si basa sul carattere “recettizio” dell’accordo, quanto perché questo, anche prima della “ratifica” del giudice, determina effetti irreversibili nel processo, tali da non ammettere spazi per ripensamenti che potrebbero essere anche frutto di determinazioni “strumentali”.
Si pensi proprio al caso qui esaminato dalla Corte, dove, proprio dopo l’intervenuto accordo, il giudice aveva stralciato la posizione di un coimputato nei cui confronti si era proceduto con il rito ordinario, fissando un’ulteriore udienza per la decisione sul patteggiamento.
Va però ricordato che, sul punto dell’ammissibilità/inammissibilità della revoca, si apprezzano alcune incertezze interpretative. Così, anche di recente, sempre la Cassazione ha affermato che, in tema di patteggiamento, ciascuna parte e' libera di revocare il consenso gia' prestato all'applicazione della pena fino a quando il giudice non ratifichi l'accordo: secondo tale prospettazione, in sostanza, solo la ratifica giudiziale determinerebbe l’immodificabilità dell’accordo (Cassazione, Sezione III, 9 gennaio 2009, Aluku).
Sarebbe forse necessario un intervento chiarificatore delle Sezioni unite.
(Cassazione penale Sentenza 23/02/2010, n. 7300)