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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Accesso ai documenti amministrativi

Privacy vs. diritto di difesa: un confronto ancora insoluto?

Michele Didonna

Una società di capitali ha chiesto al competente INPS l’accesso e l’estrazione di copia degli atti, documenti e verbali delle dichiarazioni assunte durante gl’interventi ispettivi conclusisi con un verbale di accertamento, previamente espunti delle generalità dei dichiaranti; l’Istituto previdenziale ha negato l’accesso, sicché l’interessata ha adito, per il medesimo scopo, il T.A.R. di Bologna, soggiungendo che l’accesso in parola risultava indispensabile per esercitare il suo diritto di difesa evidenziando il cospicuo ammontare delle somme richieste (Euro 80.000,00) e la conseguente necessità di apprestare una difesa adeguata.

Ha ricordato il Collegio emiliano, nella segnalata pronuncia, che, in siffatta materia, si sono fronteggiate due tesi estreme (sia in giurisprudenza che in dottrina);

a) in precedenza, è stato affermato che dovessero essere disapplicate le norme regolamentari che sottraggono al diritto di accesso le dichiarazioni rese dai lavoratori in occasione di indagini ispettive a carico del loro datore di lavoro fino a quando non sia cessato il rapporto, (Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2006, n. 7389 e Idem. n. 1923/2006);

b) più di recente, si è ritenuto, invece, che dovesse essere sottratta all’accesso la documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell'ambito dell'attività di controllo loro affidata (Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1842; in quest’ultima decisione, detta sottrazione si giustifica con la prevalenza dell'interesse pubblico alla tutela della sicurezza e della regolarità dei rapporti di lavoro, rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte a ispezione).

Tanto assodato ha rilevato il G.A. di Bologna come sia bensì condivisibile che, in via generale, le necessità difensive - riconducibili ai principi tutelati dall'art. 24 della Costituzione - siano ritenute prioritarie rispetto alla riservatezza di soggetti terzi (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 4.2.1997, n. 5) e in tal senso il dettato normativo impone che l'accesso sia garantito "comunque" a chi debba acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura dei propri interessi giuridicamente protetti (art. 20, comma 7, L. n. 241/1990 cit.); la medesima norma (nell’attuale versione), tuttavia, specifica come non bastino esigenze di difesa rappresentate superficialmente per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo corrispondere a un’effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi e ammettendosi solo nei limiti in cui sia "strettamente indispensabile" la conoscenza di documenti, contenenti "dati sensibili e giudiziari".

Per il T.A.R., dunque, è indispensabile una valutazione "caso per caso", che potrebbe anche consentire di ritenere prevalenti le esigenze difensive del richiedente (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 29.7.2008, n. 3798, che ammette l'accesso al contenuto delle dichiarazioni di lavoratori agli ispettori del lavoro, ma "con modalità che escludano l'identificazione degli autori delle medesime"), pur non sussistendo una generalizzata prevalenza del diritto di difesa delle società o imprese sottoposte a ispezione.

Quanto al caso al medesimo sottoposto, ha così (saggiamente) deciso il Collegio bolognese che, tenuto conto dell’entità della somma richiesta dall’INPS alla ricorrente e della necessità per la stessa di apprestare difese adeguate, il punto di equilibrio fra interesse alla riservatezza dei lavoratori e interesse alla conoscibilità di tutta la documentazione, ivi comprese le dichiarazioni dei lavoratori, per la tutela delle ragioni difensive dell'azienda, è rappresentato dall’ammissione all’accesso con l’adozione di accorgimenti idonei a garantire l’anonimato dei lavoratori dichiaranti.

Conseguentemente ha statuito di consentire l’accesso a condizione che dagli atti e dalle dichiarazioni dovessero essere espunti i dati e gli elementi che possano condurre all’identificazione del lavoratore dichiarante quali i dati anagrafici, la nazionalità, la data di assunzione, la qualifica, le mansioni svolte etc...

(TAR BOLOGNA, Sentenza 16/08/2010, n. 7498)
02/09/2010
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