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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Interdizione

Procedimento di revoca dello stato di interdizione

Giuseppe Colangelo

Nel procedimento di revoca dello stato di interdizione, l'esame personale del soggetto, ai sensi dell'art. 419 c.c., costituisce il mezzo di prova più importante, perché più utile e conducente allo scopo di cui alla procedura, sebbene il giudice debba tenere conto di ogni materiale probatorio raccolto in corso di causa.

La pronuncia ha ad oggetto la richiesta, avanzata dal Pubblico Ministero, di revoca dello stato di interdizione in ragione della piena capacità d’intendere e volere manifestata dall’interessato.

Il Tribunale definisce in primis il quadro normativo ricordando come

  • a) il presupposto richiesto dall’art. 414 c.c. per la pronunzia di interdizione sia che la persona si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi, quando ciò è necessario per assicurarne l’adeguata protezione;
  • b) a seguito della riformulazione operata dall’art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6, il nuovo testo della norma preveda come alternativa alla misura dell’interdizione quella dell’amministrazione di sostegno, consentendo l’applicazione della prima misura alle persone si che trovano in condizioni di abituale infermità di mente quando ciò sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.

L’istituto dell’interdizione, pertanto, degrada da strumento principe, diretto a definire lo statuto di diritto privato dei disabili psichici, a strumento solo eventuale e residuale rispetto all’amministrazione di sostegno, che assume ora la funzione di istituto guida dell’intera materia, in quanto complessivamente orientata a predisporre interventi volti a tutelare il disabile con la minore limitazione possibile della capacità di agire.

Fatte queste premesse, il Tribunale, sulla base delle risultanze istruttorie e della relazione del consulente tecnico d’ufficio, accoglie la richiesta di revoca dello stato di interdizione.

Del resto si evidenzia come, all’esame personale dinanzi al Giudice istruttore, il soggetto è apparso del tutto capace di orientarsi nel tempo e nello spazio e di rispondere esaurientemente alle domande: il Tribunale ricorda, infatti, come l’esame personale del soggetto, ai sensi dell’art. 419 c.c., costituisca il mezzo di prova più importante, perché più utile e conducente allo scopo di cui alla procedura, sebbene il giudice debba tenere conto di ogni materiale probatorio raccolto in corso di causa.

La piena e recuperata autonomia dell’interessato rende giuridicamente inopportuna anche l’assistenza di un amministratore di sostegno, dovendosi garantire all’interessato il diritto ad un’esistenza libera e consapevole.

(Tribunale Sant'Angelo dei Lombardi, Sentenza 05/07/2010)
05/08/2010
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