La formale iscrizione o residenza anagrafica nel territorio dello Stato dello straniero è condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini della configurabilità della nozione di “residenza”.
La Corte d'appello di Bologna disponeva la consegna ad autorità giudiziaria romena di un cittadino di quel Paese, in relazione a un mandato di arresto europeo per l'esecuzione di condanna definitiva alla pena di sette anni sei mesi per tentato omicidio.
La difesa ricorreva per cassazione, denunciando, tra l’altro, la violazione dell’art. 18 lett. r), l. 22 aprile 2005, n.
69, in
quanto lo straniero era soggetto titolare di un rapporto di lavoro e di affitto di immobile ad uso abitativo, condizioni che attesterebbero il suo effettivo radicamento sul territorio italiano; l’imputato, dunque, pur non ancora residente anagraficamente in Italia, vi dimorava da tre anni, soggiornandovi e lavorandovi regolarmente, e, pertanto, si trovava nelle condizioni per ritenere sussistente un particolare legame con il territorio italiano, ciò che impedirebbe la consegna.
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso.
Pur dando atto che, con numerose ordinanze,
la stessa Cassazione
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 lett. r), l. 22 aprile 2005, n. 69, nella parte in cui non prevede l'estensione allo straniero residente in Italia la possibilità di rifiuto della consegna nel caso di mae esecutivo - questione che la Corte costituzionale ha dichiarato fondata con la recente sentenza n. 227 depositata lo scorso 24 giugno - la Corte ha però sottolineato che «il presupposto per la rilevanza della questione è che nel singolo procedimento sia affermabile con certezza che sussiste un effettivo radicamento nel territorio».
La Corte, in particolare, si è soffermata sul concetto di "residenza", per determinare il quale non è determinante il solo dato formale della residenza anagrafica in Italia, dovendosi far riferimento ad «indici fattuali in grado di dare certa contezza del radicamento per tempo apprezzabile, quel radicamento che, solo, giustifica l'esecuzione in Italia non quale opzione discrezionalmente attivabile dal singolo interessato in relazione ad eventuali migliori condizioni, anche normative, del trattamento penitenziario, bensì ai fini di assicurare al meglio la finalità di risocializzazione propria della pena».
In altri termini, il dato della formale iscrizione anagrafica, secondo le norme dello Stato ospitante, è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della determinazione della “residenza” rilevante ai sensi della l. n. 69 del 2005
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto assorbente la circostanza che l’imputato non era formalmente residente in Italia.
Come si è anticipato, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lett. r), l. n. 69 del 2005 «nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno».
La Corte costituzionale, tuttavia, ha sottolineato che il giudice ha comunque il dovere di accertare «la sussistenza del presupposto della residenza o della dimora, legittime ed effettive, all’esito di una valutazione complessiva degli elementi caratterizzanti la situazione della persona, quali, tra gli altri, la durata, la natura e le modalità della sua presenza in territorio italiano, nonché i legami familiari ed economici che intrattiene nel e con il nostro Paese, in armonia con l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea».
Orbene, la decisione della Cassazione, laddove ha affermato che il requisito della residenza formale è imprescindibile ai fini dell’applicazione della l. n. 69 del 2005, non appare in linea né con la decisione della Corte costituzionale, né con la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui rileva la residenza (non formale ma) effettiva dello straniero, desumibile – ha precisato la Corte costituzionale (sentenza n. 229 del 2010) da «elementi oggettivi che caratterizzano la situazione del ricercato, come la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici che ha stabilito nello Stato dell’esecuzione».
(Cassazione penale Sentenza 28/05/2010, n. 20553)