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venerdì 10 febbraio 2012 | twitter |
Durata delle misure cautelari personali

Quanto dura una misura cautelare se c’è un concorso di provvedimenti emessi in fase di esecuzione?

Il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, D.G. Giustizia Penale, ha diramato una circolare con la quale, nel rispondere ad un quesito sulla determinazione e sulla modifica del termine di durata delle misure cautelari personali nei casi di concorso di ordine di esecuzione di condanna definitiva, ha approfittato per allargare il discorso ad un esame complessivo delle norme di riferimento.

In particolare, il quesito posto al Ministero della Giustizia voleva chiarire se l’indicazione e l’aggiornamento delle date di estinzione delle misure cautelari personali per decorso dei termini di durata massima di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p. spettassero all’Autorità Giudiziaria o alle direzioni degli istituti penitenziari ovvero al personale incaricato dell’esecuzione e della vigilanza, con particolare riguardo ai casi di concorso di provvedimenti emessi in fase di esecuzione.

La Circolare 7 giugno 2010, nel rispondere a tale quesito, in considerazione sia della portata generale della questione, sia del fatto che le precedenti determinazioni ministeriali sono assai risalenti nel tempo, allarga i termini della questione provvedendo a compiere un esame complessivo delle norme di riferimento.

Come accennato, il quesito riguarda il controllo sulla durata delle misure cautelari personali, con particolare riferimento alle connessioni con eventuali procedimenti di esecuzione per condanne definitive, in relazione ai quali gli articoli 655 segg. c.p.p. e 28 e 29 disp. reg. c.p.p. dettano disposizioni specifiche, che attribuiscono al pubblico ministero il compito di curare l’esecuzione, procedendo agli adempimenti necessari per calcolare l’entità della pena da espiare e fissando conseguentemente la data iniziale e finale dell’espiazione, con tutte le rettifiche che possono discendere da eventi successivi (quali, ad esempio, la sopravvenienza di ulteriori condanne definitive, la revoca di pene sospese condizionalmente, la concessione della liberazione anticipata, l’applicazione dell’indulto, la depenalizzazione di taluni illeciti, le decisioni del giudice dell’esecuzione sulla continuazione, ecc.).

Le ipotesi che possono verificarsi nella realtà sono tante e la materia è particolarmente delicata, atteso il rischio di detenzioni senza titolo e di liberazioni non dovute come conseguenza di calcoli errati. In via generale, il Ministero sottolinea che spetta sempre al giudice competente per il provvedimento cautelare personale (individuato a norma degli artt. 279 c.p.p. e 91 disp. att. c.p.p.) stabilire ed indicare preventivamente il termine massimo di durata dello stesso, considerando (oltre al caso di cui all’art. 292, comma 2, lett. d)) la fase in cui si versa ed il reato per il quale il titolo è stato emesso, nonché comunicare all’Amministrazione penitenziaria o alla polizia giudiziaria incaricata dell’esecuzione la data – allo stato - di scarcerazione o di perdita di efficacia della misura non detentiva per le successive annotazioni e l’aggiornamento della posizione giuridica.

È, però, necessario – si legge nella circolare - intervenire con attenzione e tempestività massime in tutti i casi in cui il termine finale della misura cautelare personale subisca variazioni per qualsiasi ragione ed a questo riguardo vengono richiamano i rapporti tra misure cautelari e sentenze definitive di condanna, disciplinati dagli artt. 297, comma 5, e 298 c.p.p. e fortemente condizionati dalla compatibilità o meno del regime esecutivo dei provvedimenti concorrenti.

Sotto tale profilo “la sospensione della misura cautelare non ha alcun effetto ai fini della determinazione della sua durata ogni qual volta preesista o si sovrapponga un ordine di esecuzione che sia compatibile con il regime del provvedimento cautelare, il quale, a queste condizioni ed a questi fini, mantiene piena autonomia ed indipendenza”. Sulla base di tale principio, il Ministero, nelle circolare 7 giugno 2010 esamina distintamente i vari casi che possono verificarsi.

(Circolare Ministero della giustizia 07/06/2010)
25/06/2010
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