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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Responsabilità penale insegnante

Responsabilità penale dell'insegnante che insulta l'alunno

Gian Luigi Gatta

Ferma la rilevanza penale della condotta ad altro titolo, l’insegnante che ingiuria ripetutamente i propri alunni non risponde del delitto di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.

Nella sentenza che può leggersi in calce il Tribunale di Milano ha affermato, a proposito del delitto di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.) il seguente principio di diritto: quel delitto in tanto può prefigurarsi, in quanto l’abuso riguardi mezzi di correzione, ossia mezzi educativi leciti; viene perciò a mancare l’elemento oggettivo del reato se sono usati mezzi illeciti – come nel caso di espressioni ingiuriose rivolte dall’insegnante all’alunno – ovvero se si tratta di mezzi contrari o contrastanti con lo scopo disciplinare, il cui uso e abuso concretano, invece, il delitto di maltrattamenti in famiglia.

Questa la vicenda oggetto del giudizio: un’insegnante elementare è chiamata a rispondere del delitto di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.) per essersi in più occasioni rivolta a propri alunni di prima elementare con espressioni ingiuriose (“bestia”, “asino”, “stronzo”). Affermando il principio di cui alla massima il Tribunale di Milano ha escluso la configurabilità del contestato delitto: perché sussista un abuso del mezzo di correzione o di disciplina, infatti, deve potersi presupporre la possibilità di un uso lecito di quel mezzo, ciò che non può affermarsi in relazione ad espressioni ingiuriose (nel senso che il delitto di cui all’art. 571 c.p. presuppone il trasmodare nell’impiego di un mezzo di correzione o di disciplina lecito v. ad es., in giurisprudenza, Cass. Sez. V, 15 dicembre 2009, n. 2100, E., in Foro it., 2010, 178; Cass. Sez. VI, 28 giugno 2007, n. 42648, M., in Guida dir., 2007, 49, 74; Cass. Sez. VI, 7 novembre 2007, n. 3789, P., in Cass. Pen., 2000, 32; Cass. Sez. VI, 18 marzo 1996, n. 4904, C., in Cass. Pen., 1997, 29).

Richiamando il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sentenza annotata afferma che “l'imposizione di un regime di vita scolastica assolutamente ed inutilmente umiliante e vessatorio per i piccoli alunni, fatti oggetto di ripetute ingiurie, di imposizioni mortificanti ed in alcuni casi anche di atti di violenza fisica, integra il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p., e non quello di abuso dei mezzi di correzione e disciplina di cui al precedente art. 571, il quale, come detto, presuppone un uso consentito e legittimo dei mezzi correttivi” (cfr. Cass. Sez. VI, 8 ottobre 2002, C., in Cass. Pen., 2003, 1842). Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale di Milano ha escluso la configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia per difetto di una condotta abituale, atteso che i fatti contestati all’insegnante si sono svolti in un brevissimo arco di tempo (il reato di cui all’art. 572 c.p., come è noto, ha natura abituale ed esige, pertanto, la ripetizione ad apprezzabile distanza di tempo di una serie di condotte: cfr., ad es., Cass. Sez. VI,7 novembre 2007, n. 45283, in Guida dir., 2008, 3, 82; Cass. Sez. VI, 4 dicembre 2003, n. 7192, in Riv. Pen., 2005, 500). Esclusa per tale ragione la configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, il Tribunale ha ricondotto i fatti oggetto d’imputazione alla fattispecie di ingiuria (art. 594 c.p.) e, in mancanza di querela, ha pronunciato sentenza di non doversi procedere ex art. 529 c.p.p.

 

(Tribunale Sentenza 02/07/2010)
01/09/2010
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