Ad integrare il c.d. dolo omissivo, quale causa di annullamento del contratto, ai sensi dell'art. 1439 c.c., non è sufficiente il semplice silenzio o la reticenza del contraente, ma occorre che tale comportamento passivo si inserisca in una condotta che si configuri, nel complesso, quale malizia od astuzia volta a realizzare l'inganno che l'"animus" persegue.
In altri termini, il dolo omissivo, causa di annullamento del contratto a norma del citato art. 1439 c.c., può concretizzarsi solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, con la conseguenza che il semplice silenzio, anche su situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituisce causa invalidante del contratto.
In particolare, le Sezioni unite (con la sentenza n. 1955 del 1996) hanno chiarito che, a norma dell'art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia, quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c..
Con la conseguenza che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima.
In definitiva, il dolo che vizia la volontà e causa l'annullamento del contratto implica la conoscenza da parte dell'agente delle false rappresentazioni che si producono nella vittima ed il convincimento che sia possibile determinare con artifici, menzogne e raggiri, inducendola specificamente in inganno, la volontà altrui.
Pertanto la reticenza e il silenzio non bastano a costituire il dolo se non in rapporto alle circostanze e al complesso del contegno che determina l'errore del deceptus, che devono essere tali da configurarsi quale malizia o astuzia volta a realizzare l'inganno perseguito.
Per ulteriori opportuni riferimenti giurisprudenziali v. Cass. n. 2104 del 2003; cass. n. 6166 del 2006 e Cass. n. 14628 del 2009.
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(Sentenza Cassazione civile 30/12/2011, n. 30595)