L'abitudinarietà e il dolo "unitario" caratterizzano i maltrattamenti in famiglia.
La sentenza della Cassazione è stata seguita da numerose polemiche, quasi che fosse stata espressione di principi rivoluzionari e, soprattutto, ispirati a mortificare le esigenze di tutela delle vittime [per lo più donne] del reato di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 c.p.).
In realtà, la Corte si è limitata a fare applicazione dei principi consolidati nella subiecta materia in una fattispecie in cui, per come ricostruita in sede di merito, impraticabile risultava l’ ipotizzare i caratteri propri del reato de quo: in particolare, la volontaria abitudinarietà di comportamenti vessatori, lesivi della personalità della vittima.
Al riguardo, è sufficiente ricordare che, secondo la comune opinione, ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, sotto il "profilo oggettivo", nella nozione di “maltrattamenti” rientrano [solo] i fatti lesivi dell’integrità fisica e del patrimonio morale del soggetto passivo, che rendono “abitualmente” dolorose le relazioni familiari, manifestandosi vuoi con atti, parole o comportamenti che offendono il decoro e la dignità della persona, vuoi con condotte violente pur anche tali da non lasciare traccia "fisica".
Elemento essenziale del reato è, quindi, l'"abitualità" della condotta vessatoria, che caratterizza ed “unifica” i diversi atti vessatori lesivi dell'integrità morale o fisica della vittima, avvinti, per ciò, nel loro svolgimento, da un’unica volontà unitaria di ledere il patrimonio morale o l'integrità fisica del soggetto passivo che li “unifica” indissolubilmente ai fini dell’apprezzamento sanzionatorio penale.
In questa prospettiva, sotto il “profilo soggettivo”, risulta altrettanto pacifico l’assunto secondo cui il dolo dei maltrattamenti presuppone la coscienza e volontà di commettere in modo abituale una serie di fatti lesivi dell'integrità fisica, della libertà o del decoro della persona offesa.
In altri termini, per la sussistenza del reato, sotto il profilo soggettivo, occorre che le singole sopraffazioni, pur se realizzate in momenti successivi, risultino collegate da un nesso di abitualità e siano avvinte nel loro svolgimento dalla consapevolezza e volontà dell'agente di ledere in modo abituale l’integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo.
E' infatti questo atteggiamento "unitario" della volontà che consente di “cementare” i singoli episodi lesivi che, diversamente, potrebbero ritenersi il frutto di una reazione d'impeto frammentaria e isolata o di un litigio meramente occasionale (e, pertanto, potrebbero integrare, semmai, gli estremi di altri reati contro la persona: articoli 581, 582, 594 c.p., ecc.).
Nella specie, la Corte, in modo che sembra corretto, ha concluso “negativamente” sotto entrambi i profili. Dal punto di vista materiale, apprezzando che gli episodi sub iudice erano assolutamente limitati, pur nell’arco di diversi anni. Sotto il profilo del dolo, evidenziando la carenza di alcuna prova circa la volontà prevaricatrice unitaria, del resto incompatibile con la modestia quantitativa degli episodi in contestazione.
Residuavano semmai gli estremi di meno gravi reati, in relazione ai singoli episodi, inquadrabili in singoli episodi di ingiurie, percosse e minacce, nella specie improcedibili per essere intervenuta remissione di querela.
(Cassazione penale Sentenza 02/07/2010, n. 25138)