Importante decisione della Cassazione che ritiene l’ammissibilità dell’applicazione dell’istituto della rimessione in termini anche quando l’errore della parte sia giustificabile alla stregua degli indirizzi consolidati dalla stessa giurisprudenza di legittimità.
Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l’errore della parte la quale abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della formulazione dell’impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell’atto di impugnazione, discenda dall’overruling giurisprudenziale.
In tal caso, il mezzo tecnico per ovviare all’errore soggettivamente scusabile è offerto dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis c.p.c. (“ratione temporis” vigente nella specie), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, dato che, nell’ipotesi esaminata, la non imputabilità è conosciuta dalla Corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, “ex post” rivelatesi non più attendibili (alla stregua di tale principio, perciò, la S.C. ha rimesso in termini la parte ricorrente che, nel proporre il ricorso, si era conformata, nell’impugnazione di un provvedimento reso ai sensi dell’art. 170 del d. P.R. n. 115 del 2002, alle modalità processuali indicate all’epoca dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, successivamente, aveva cambiato orientamento, con la sentenza n. 19161 del 2009, ritenendo che tale ricorso doveva essere avanzato dinanzi alle sezioni civili della S.C., rispettando, conseguentemente, i relativi termini e le inerenti forme).
Con la pronuncia esaminata la II sezione civile ha, altresì, statuito che l’istituto della rimessione in termini è invocabile anche per le “situazioni esterne” allo svolgimento del giudizio, quali sono le attività necessarie all’introduzione di quello di cassazione ed alla sua prosecuzione. Su quest’ultimo punto v., per riferimenti, Cass., SS.UU., n. 1238 del 2005 e Cass., SS.UU., n.15783 del 2005.
(Cassazione civile Sentenza 17/06/2010, n. 14627)