La S. C. ricostruisce l’attribuzione dell’onere delle spese processuali nel caso in cui il convenuto chiami in causa un garante nei cui confronti è però prescritto il suo diritto.
Nel caso in esame una questione economica di minimo valore consente di mettere in luce una aspetto del tutto particolare in tema di ripartizione delle spese processuali.
Da quello che si può evincere dalla sintetica narrativa emerge che un automobilista si trova a subire un danno alla propria autovettura urtando contro un perno posto presso un cancello di un edificio che sta subendo dei lavori.
La pretesa risarcitoria da cui tutto ha inizio non raggiunge i tre milioni delle vecchie lire.
L’automobilista conviene in giudizio la ditta che sta svolgendo in lavori assumendola responsabile del posizionamento del perno, questa, a sua volta, chiama in causa la ditta appaltatrice e la propria società assicuratrice.
Mentre quest’ultima eccepisce l’intervenuta prescrizione a suo favore per il decorso dell’anno di cui all’art. 2952 cod. civ., il giudicante appura che la porzione di fabbricato dove era avvenuto il danno non era oggetto dell’appalto, chiama in causa il Comune e lo condanna ad un risarcimento parziale ritenendo sussistente una parziale responsabilità dell’attore.
Tutto sembrerebbe risolto se non che il giudicante non provvede a liquidare le spese processuali nei confronti della società assicuratrice e la società che l’aveva chiamata in giudizio per la garanzia osservando che queste andavano regolate nell’ambito del relativo rapporto processuale.
Proprio questo profilo è oggetto di un primo appello da parte della società assicuratrice che ottiene una riforma, comunque non soddisfacente, della prima statuizione.
Il giudice del gravame osserva, infatti, che andava applicato il principio per cui “le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia sono a carico della parte soccombente che abbia dato causa alla chiamata”.
Alla luce di tale considerazione, però, ritiene che la chiamata della società appaltatrice da parte dell’attore fosse incolpevole e quindi compensa sia le spese tra l’attore e la società assicuratrice che quelle del giudizio di appello.
La vicenda, quasi incredibilmente, approda quindi davanti ai Supremi Giudici sempre per l’intervento della società assicuratrice che lamenta, tra l’altro, che il principio seguito nel secondo giudizio ha una deroga di cui non si era tenuto conto.
Che cioè l’iniziativa del chiamante in garanzia si riveli palesemente arbitraria.
Nel caso specifico, in verità, la società appaltatrice che aveva chiamato in causa la propria società assicuratrice, aveva poi omesso, come sarebbe invece stato suo onere, di provare che l’eccepita prescrizione non sussistesse.
Con ciò si determinava una situazione per cui, se anche la pretesa dell’attore si fosse rivelata fondata ed il convenuto fosse stato condannato, la garanzia non sarebbe potuta scattare.
Quindi, il ricorso della compagnia assicuratrice va accolto con la condanna alle spese nei suoi confronti del chiamante alla luce del principio di diritto per cui: “se di una fondata chiamata in garanzia difettano i presupposti per ragioni concernenti il rapporto tra convenuto e chiamato, la responsabilità della chiamata in causa non può farsi risalire all’attore che abbia proposto una domanda infondata nei confronti del chiamante, in quanto il chiamato è, in tal caso, illegittimamente coinvolto nel processo per responsabilità del convenuto, da considerarsi soccombente nei suoi confronti ai fini della ripartizione dell’onere delle spese processuali per gli effetti di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.”.
(Cassazione civile Sentenza 08/04/2010, n. 8363)