p>Al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2, comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «di mezzi motorizzati e»;
b) all'art. 9, comma 1, ultimo periodo, le parole: «per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2010»;
c) all'art. 9, comma 2, le parole «Per lo stesso periodo di sei mesi», sono sostituite dalle seguenti : «Fino alla stessa data del 31 dicembre 2010,».
Il decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2009, di attuazione del predetto art. 3, comma 43, della legge n. 94/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2009, n. 183, riguarda la determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalita' di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.
L'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009, n. 128, e, in particolare, i commi da 40 a 44, prevedono il possibile coinvolgimento di associazioni tra cittadini per la segnalazione agli organi competenti di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
(Decreto Ministero interno 04/02/2010, G.U. 06/02/2010, n. 30)