La quinta sezione della Corte era stata chiamata a giudicare un caso nel quale all’imputato era stata negata la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, sulla base delle ritenuta esistenza di condizioni di impossidenza dello stesso.
Il collegio, avendo rilevato l’esistenza di un contrasto all’interno della giurisprudenza, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, chiamate a risolvere la questione nell’udienza del 22 aprile prossimo.
La questione verte sulla interpretazione del secondo comma dell'art. 58 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il cui testo prevede che il giudice non possa “sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato".
Più in particolare la riflessione verte su quali siano le prescrizioni che si presume non saranno adempiute dall’imputato, ovvero se tra queste possa rientrare anche l'obbligo di pagamento della somma di denaro fissata in sostituzione delta pena detentiva; diversamente la presunzione di inadempimento non sarebbe consentita, restando limitata alle sole ipotesi di sostituzione della pena detentiva con la semidetenzione o con la libertà controllata.
Secondo un primo orientamento la disposizione dell'art. 58 della citata legge n. 689 del 1981, si riferirebbe solo alla sostituzione con la semidetenzione e con la libertà controllata, in quanto soltanto questo tipo di sanzioni comporterebbero delle prescrizioni, ovvero una serie di obblighi e divieti ulteriori rispetto alla mera pena sostitutiva, e non anche la pena pecuniaria.
Conseguentemente la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria sarebbe consentita anche con riferimento a condanne inflitte a soggetti in condizioni economiche disagiate.
Diversamente si è affermato che, pur potendo beneficiare della sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria il soggetto che si trovi in disagiate condizioni economiche, il giudice ne potrebbe respingere la richiesta nel caso in cui, sulla base di elementi di fatto, sia possibile esprimere un giudizio sulla solvibilità del reo, con una prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere.
Né elemento determinante ai fini della soluzione, è stato osservato in merito, potrebbe essere offerto dal richiamo all’art. 3 Cost, sostenendosi una lesione (del proprio diritto alla sostituzione in pena pecuniaria) per il soggetto economicamente debole, in quanto controbilanciato dal richiamo all’art. 27 Cost., atteso che la incapacità potrebbe essere utilizzata per vanificare la funzione della pena (attraverso conversioni in pena pecuniaria, nella consapevolezza della impossibilità assoluta di adempiere e della successiva “riconversione” in pena detentiva).
Si tratta, come è intuibile, di una interessante questione, con richiami a principi generali, che hanno determinato il Primo Presidente della Corte a rimettere il ricorso alle Sezioni Unite.
(Cassazione penale Ordinanza 14/02/2010, n. 5886)