Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte l’immediata efficacia esecutiva della sentenza di primo grado è riferibile a tutte le pronunce di condanna, indipendenternente dalla loro accessorietà ad una statuizione principale che sia suscettibile anch'essa di provvisoria esecutività.
Pertanto il capo contenente la condanna al pagamento delle spese processuali è provvisoriamente esecutivo, pur se acceda a pronunce di accertamento o costitutive o di rigetto o, comunque non suscettibili di immediata esecutività.