È quanto stabilito dalla sentenza del 9 giugno 2010 del Tribunale della Funzione Pubblica dell’Unione Europea (Prima Sezione), con la quale la Commissione europea è stata condannata a versare al sig. “M.” la somma di 5.000 euro, secondo una stima ex aequo et bono.
La Commissione, infatti, intenzionata a sgomberare l’alloggio di servizio che il funzionario avrebbe dovuto cessare di occupare a causa del suo disposto trasferimento, aveva iniziato ad eseguire tale decisione, unilateralmente, mentre questi era assente in congedo di malattia, facendo ingresso nell’alloggio senza nemmeno aver prima ingiunto al funzionario di lasciarlo e di portare via i beni personali.
In particolare, come denunciato dal sig. “M.” - con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2009 per fax (il deposito dell’originale è stato effettuato il successivo 8 giugno) - alcuni agenti della Commissione, in data 8 aprile 2002, illecitamente si erano introdotti nell’alloggio di servizio di cui egli disponeva a Luanda (Angola), avevano scattato delle fotografie ed avevano preso nota dei suoi effetti personali.
Con riferimento a tale condotta, il funzionario aveva chiesto sostanzialmente, da un lato, la declaratoria dell’inesistenza giuridica o l’annullamento della decisione con cui, precedentemente, la Commissione delle Comunità europee ha respinto la sua domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni da lui subiti e dall’altro, per l’appunto, il risarcimento di detti danni.
Corte europea dei diritti dell’uomo: l’alloggio occupato da un funzionario dev’essere qualificato come domicilio
Nella sentenza del 9 giugno 2010 si rammenta che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha già dichiarato che un alloggio occupato da un funzionario dev’essere qualificato come domicilio ai sensi dell’art. 8 CEDU, anche dopo la data in cui l’interessato avrebbe dovuto cessare di occuparlo a causa del suo trasferimento (v. Corte eur. D.U., sentenza Larkos c. Chypre del 18 febbraio 1999, Recueil des arrêts et décisions, 1999‑I).
Inoltre, la CEDU - a cui fa riferimento l’art. 6, n. 2, TUE - prevede, al suo art. 8, n. 1, che «[o]gni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza» e, al n. 2 dello stesso articolo, che «[n]on può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».
Anche nel caso sottoposto all’esame del Tribunale della Funzione Pubblica dell’Unione Europea, la Prima Sezione ha accertato “che l’alloggio di servizio attribuito al ricorrente costituiva il suo domicilio. Infatti, questa casa era stata messa a sua disposizione, nel luogo in cui egli esercitava la sua attività professionale, ad uso esclusivo di abitazione”.
Da tutto quanto precede, il Tribunale della Funzione Pubblica dell’Unione Europea la Prima Sezione, in parziale accoglimento delle domande proposte dal funzionario, ha affermato che l’amministrazione, accedendo all’alloggio di servizio del ricorrente senza rispettare nessuna formalità, ha leso il diritto del ricorrente al rispetto dei suoi beni, del suo domicilio e della sua vita privata.
Fatti all’origine della controversia
Il ricorrente, funzionario di grado A 7 presso la direzione generale (DG) “Sviluppo” della Commissione, era stato assegnato alla delegazione della Commissione di Luanda, in Angola, come funzionario in prova dal 2000, poi come funzionario di ruolo dal 2001.
Con una convenzione di alloggio del novembre 2000, la Commissione gli aveva messo a disposizione un immobile a uso abitativo, sito a Luanda, dove l’interessato aveva sistemato i propri effetti personali. In particolare, tale convezione stabiliva:
-all’art. 5, che la stessa avrebbe avuto termine alla data in cui l’assegnazione del ricorrente alla delegazione fosse cessata;
-all’art. 12, che i servizi della Commissione disponevano di un diritto di ispezione del bene locato ogni qualvolta fosse stato necessario al fine di garantire l’adeguato rispetto, da parte del funzionario, dei suoi obblighi contrattuali, ma prevedeva altresì che essi avrebbero dovuto “chiedere almeno 48 ore prima dell’ispezione il consenso [del funzionario] sulla data della stessa”.Dal gennaio 2002 il funzionario è in congedo di malattia presso il suo domicilio, in Italia e, con “decisione 18 marzo 2002”, veniva riassegnato alla sede della DG «Sviluppo» a Bruxelles a far data dal successivo 1° aprile (“decisione 18 marzo 2002”), decisione avverso la quale il funzionario promuoveva un ricorso diretto al suo annullamento che veniva respinto dal Tribunale di primo grado con sentenza 24 novembre 2005 (causa T‑236/02), la quale veniva poi annullata dalla Corte UE con sentenza 6 dicembre 2007 (causa C‑59/06 P) - perché veniva rilevato che al ricorrente non era stata data la possibilità di presentare le sue osservazioni prima dell’adozione della decisione 18 marzo 2002 - e nuovamente rinviata la causa innanzi al Tribunale di primo grado.
Nel rispondere ad una nota del funzionario sulla situazione dei suoi effetti personali, la Commissione dapprima (maggio 2002) rispondeva che avrebbe continuato ad assicurare il servizio di guardiania dell’alloggio nonché la fornitura a quest’ultimo di energia elettrica e di acqua, al fine di preservare gli effetti personali del ricorrente che vi si trovavano, ma successivamente “cambiava idea” e (ottobre 2002) informava il funzionario con una nota di aver risolto il contratto di locazione e deciso di fissare al 27 novembre 2002 la data del trasloco dei suoi effetti personali e della sua autovettura.
In questa stessa nota la Commissione chiedeva al ricorrente di comunicarle a quale indirizzo dovessero essere inviati i suoi effetti personali e la sua autovettura, precisando che in mancanza di risposta essi sarebbero rimasti in deposito a Luanda.
A sua volta, il funzionario (9 novembre 2002) rispondeva diffidando chiunque dall’entrare nel suo alloggio e dal toccare i suoi effetti personali ma il suo ricorso contro la nota del 15 ottobre 2002 veniva dichiarato irricevibile dal Tribunale di primo grado (sentenza 17 maggio 2006, causa T‑241/03).
Di tutta risposta, nell’aprile/maggio 2003 la Commissione procedeva al trasloco dei beni del ricorrente tramite una società specializzata e con nota del 12 agosto 2003 la Commissione comunicava al ricorrente i dettagli dell’operazione di trasloco: tra gli altri documenti, allegato alla nota vi era un inventario dei beni dell’interessato che erano stati traslocati.
Da ciò, il funzionario con nota del 11 settembre 2003 contestava alla Commissione di aver proceduto al trasloco dei suoi effetti personali, sostenendo che tale trasloco costituiva una violazione del suo domicilio, una lesione della sua vita privata e un’appropriazione dei suoi effetti personali ed in questa stessa nota l’interessato chiedeva il risarcimento del «danno materiale, morale, psichico e esistenziale» causato dal detto trasloco.
Le domande risarcitorie venivano respinte con decisione 18 febbraio 2004 dalla Commissione alla quale, con una successiva nota del 1° settembre 2007, il ricorrente chiedeva, sulla base dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, anzitutto di risarcirgli il danno risultante dal fatto che, in occasione delle operazioni di trasloco dei suoi beni, il 30 aprile e il 2 maggio 2003, taluni agenti della Commissione si sarebbero introdotti contro la sua volontà nell’alloggio che occupava a Luanda, avrebbero fotografato i beni che vi si trovavano, redatto un elenco di tali beni, attribuito arbitrariamente a ciascuno di essi un valore venale, sarebbero illegittimamente entrati nella sua autovettura personale e si sarebbero appropriati dei suoi beni personali e della sua autovettura.
In seguito il ricorrente chiedeva alla Commissione di “inviar[gli] immediatamente copia delle fotografie scattate”.
Infine l’interessato chiedeva alla Commissione di procedere alla “distru[zione di] ogni documento, anche in copia, inerente ovvero comunque correlato con i fatti illegittimi, ingiusti [e] illeciti di cui sopra”.
Sono seguiti ulteriori reclami da parte del funzionario e scambi di note dall’una e dall’altra parte – per i quali si rimanda alla sentenza – sino al ricorso innanzi al Tribunale della Funzione Pubblica dell’Unione Europea (Prima Sezione), deciso dalla sentenza 9 giugno 2010 in parola.
(Tribunale Sentenza, Sez. I, 09/06/2010, n. F-56/09 - funzione pubblica dell¿Unione Europea)