Nel caso concreto due giornalisti sottraevano il fascicolo di una causa civile dagli armadi del tribunale, al fine di esercitare il diritto di critica e di cronaca attraverso la realizzazione di un articolo giornalistico che denunciasse i disservizi della giustizia.
Venivano pertanto imputati del delitto di “violazione della pubblica custodia di cose” di cui all’art. 351 c.p. il quale punisce “chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un’altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio”.
Il Giudice per l’udienza preliminare proscioglieva i due imputati ritenendo che il fatto non costituisse reato per l’insussistenza del dolo richiesto dalla fattispecie di cui all’art. 351 c.p., ed altresì configurabile la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca e critica giornalistica.
Il giudice qualificava la condotta dei due imputati (consistente nel concreto nell’asportazione del fascicolo da una armadio del palazzo di giustizia, dall’uscita dallo stesso e dell’immediato rientro nelle stanze del tribunale), come un’operazione “simbolica”, in quanto volta ad evidenziare l’assenza di sicurezza per gli operatori e di efficace tutela per la riservatezza degli atti giudiziari.
In sintesi secondo il giudice la condotta degli imputati non era sorretta dal dolo del reato di cui all'art. 351 c.p., vale a dire dalla volontà di “sottrarre” per un apprezzabile lasso di tempo l’oggetto; in secondo luogo gli stessi avevano agito nell’esercizio del diritto di cronaca e critica giornalistica, al fine di realizzare un articolo che descrivesse fatti “rigorosamente veri”.
Avverso tale pronuncia ricorreva il Pubblico Ministero adducendo due motivi: in primo luogo la causa di giustificazione del diritto di cronaca di cui all’art. 51 c.p. sarebbe configurabile solo in relazione al reato di diffamazione a mezzo stampa e non viceversa riferibile a “qualsiasi condotta posta in essere dal giornalista”; in secondo luogo il giudice avrebbe erroneamente individuato l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie: infatti l’art. 351 c.p. considera sufficiente il dolo generico, rendendo di conseguenza irrilevante il fine che anima l’agente ovvero l’intento di immediata restituzione di quanto sottratto momentaneamente.
Secondo la Cassazione la pronuncia impugnata è censurabile sia per quanto attiene l’individuazione dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 351 c.p., sia per quanto concerne la sussistenza della causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di critica e cronaca. In primo luogo, osserva la Suprema Corte, la fattispecie di cui all’art. 351, c.p. è punita a titolo di dolo generico, pertanto le ragioni dell’eventuale sottrazione sono irrilevanti ai fini della sussistenza del reato.
In secondo luogo il diritto di critica e quello di cronaca rilevano solo rispetto alle “informazioni su fatti storici” riferite dal giornalista: deve pertanto ritenersi scriminato solo l’articolo giornalistico che dà conto di un fatto vero, e non anche la condotta che abbia creato il fatto per darne poi conto nell’articolo, ove tale condotta violi la legge penale.
Tuttavia la Corte rigetta il ricorso della pubblica accusa, ritenendo che la condotta degli imputati, così come accertata nell’impugnata sentenza, non sia sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 351 c.p. sotto il profilo dell’elemento oggettivo.
La pronuncia descrive infatti la condotta degli imputati in termini di “assoluta immediatezza” (apertura, asportazione, uscita e rientro nel palazzo di giustizia), carattere questo che non è riconducibile alla nozione normativa di “sottrazione”, difettando il requisito della “temporanea rimozione” che presuppone un apprezzabile mantenimento del bene nell’esclusiva disponibilità di chi sottrae, come ritenuto da costante giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. VI, 12 maggio 1986, n. 3556; Cass., Sez. VI, 21 settembre 1999, n. 10733).
(Cassazione penale Sentenza 03/02/2010, n. 4699)