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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Illeciti amministrativi

Tenuita' del fatto, la sanzione resta

Giampaolo Di Marco

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato affronta la tematica del rapporto tra la tenuità di un fatto e la sua non sanzionabilità in applicazione del principio di esiguità di matrice penalistica.

Un Società veniva sanzionata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas per alcune violazioni di prescrizioni in materia di servizio pubblico di distribuzione del gas.

La Società proponeva ricorso avverso il provvedimento con il quale l’Autorità irrogava le sanzioni per un totale € 221.645,68.

Il Tar Lombardia respingeva il ricorso e, quindi, la Società interponeva appello avverso la decisione del tribunale. Il Consiglio di Stato ha accolto in parte l’appello.

Tuttavia, tra i vari motivi proposti dalla’appellante, vi era quello di illegittimità di parte delle sanzioni irrogate in ragione della mancata applicazione da parte dell’Autorità, ad uno dei fatti da cui sono scaturite le sanzioni, del principio di esiguità.

Tale motivo è stato ritenuto infondato dal Consiglio di Stato in quanto il suddetto principio (in forza del quale la violazione non sarebbe sanzionabile quando il fatto risulta comunque particolarmente tenue) non ha, nella materia dell’illecito amministrativo, alcun espresso fondamento normativo.

I giudici di palazzo Spada sono giunti a tale conclusione ponendo a confronto il sistema sanzionatorio di matrice penale e quello di natura amministrativa, evidenziando che non si possa giungere a conclusioni diverse da quelle raggiunte nella sentenza in commento, neanche sottoponendo l’illecito amministrativo agli stessi principi che operano nel diritto penale, stante l’evidente diversità (nonostante la comune finalità afflittiva) tra la sanzione penale e la sanzione amministrativa.

La prima, infatti, si connota per una particolare gravità, perché incide sulla libertà personale e, comunque, anche laddove sia soltanto pecuniaria (multa, ammenda) lede la dignità e l’onore della persona.

L’applicazione della sanzione penale (anche pecuniaria) è, infatti, indice della commissione di fatti che di particolare gravità e allarme sociale.

Può allora trovare ingresso nel diritto penale l’esigenza di predisporre meccanismi volti ad escludere il riconoscimento del reato ove il fatto si connoti per una particolare tenuità e lo scostamento dal precetto sia, quindi, esiguo o minimo.

Peraltro, anche nel diritto penale, è tutt’altro che pacifico che il principio di esiguità rappresenti una regola di carattere generale, applicabile sempre e comunque, anche a prescindere da un espresso richiamo normativo.

A parte, infatti, la disciplina del reato impossibile (art. 49 c.p.) – che consente, secondo la lettura più accreditata e spesso recepita in giurisprudenza – di escludere la punibilità del fatto concretamente inoffensivo (anche se apparentemente conforme al tipo), laddove il fatto presenti invece profili di offensività (sia pure tenui), la tesi preferibile è quella secondo cui, se non vi è una espressa previsione normativa che prevede in senso opposto, il giudice debba comunque applicare la pena, potendo la scarsa gravità incidere semmai sul quantum della sanzione.

Le stesse norme che in materia penale escludono, in alcuni casi, la punibilità del fatto particolarmente tenue sono, infatti, secondo la tesi più diffusa, eccezioni alla regola, come tali non suscettibili di generale applicazione.

Alla luce di tali considerazioni i giudici hanno, quindi, escluso che nel nostro ordinamento esista un generale principio di esiguità che consenta di non applicare la sanzione ove la violazione accertata risulti particolarmente tenue.

(Consiglio di Stato Decisione 15/07/2010, n. 4580)
27/08/2010
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