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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Processo civile

Testi reticenti? Le risposte evasive possono ... costare la prova

l'art. 232 c.p.c., statuisce che le ipotesi collegabili al "se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo ...", costituiscono i presupposti perche' il giudice, valutati gli altri elementi probatori, possa ritenere, sulla base del suo potere discrezionale, "come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio".

E' evidente, quindi, che il legislatore, con tale testuale formulazione, ha inteso equiparare, a detti fini probatori, sia l'omessa risposta sia i comportamenti comunque reticenti.

Nella vicenda in esame, la condotta in sede di interrogatorio formale del procuratore speciale dell'odierna resistente (caratterizzata di dichiarazioni tipo "non ricordo", come si evince dall'impugnata decisione) deve ritenersi senz'altro equiparabile, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, alla mancata risposta, con conseguente applicazione di tale norma al caso di specie e connesso esercizio del potere discrezionale del giudice del merito (e quindi anche della Corte territoriale) in ordine alla rilevanza probatoria di detto comportamento.

Ha errato, dunque, la Corte d'Appello, sia nel non tener conto di tale disposto normativo, sia nel non valutarlo compiutamente sul piano probatorio (cosi' come indicato nell'art. 232 c.p.c.).

Inoltre, insufficiente e generica e' la motivazione nel punto in cui, senza ulteriori specificazioni, si limita ad affermare che l'inapplicabilita' dell'art. 232 c.p.c., deriva anche dalla carenza di ulteriori elementi probatori.

Pertanto, a seguito della cassazione sul punto della sentenza impugnata ed al conseguente rinvio, deve enunciarsi il seguente principio di diritto: il disposto dell'art. 232 c.p.c., nella parte in cui statuisce che "il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, puo' ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio" e' applicabile anche in caso di dichiarazioni che, per il loro tenore evasivo o non attendibile (come nel caso di specie), risultino equiparabili alla "mancata risposta".

(Cassazione civile Sentenza 31/03/2010, n. 7783)
19/04/2010
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