La S.C. ritorna sulle problematiche attinenti alle condizioni di validità della notificazione e, soprattutto, sull’irrilevanza, a tal fine, del trasferimento del domicilio eletto dal difensore qualora egli non abbia provveduto a comunicarlo alla cancelleria.
Poiché la relazione di notificazione si riferisce, di norma, all'atto notificato, così come strutturato, in assenza di indicazioni difformi deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata nel luogo in esso indicato, sicché l'omessa indicazione del detto luogo nella "relata", ove emendabile col riferimento alle risultanze dell'atto, non comporta nullità della notificazione, ma mera irregolarità formale, non essendo la nullità prevista dall'art. 160 c.p.c.
La Corte di cassazione, nella stessa sentenza, ha, altresì, precisato che, in tema di notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento, ove il difensore trasferisca lo studio professionale, presso cui la parte abbia eletto domicilio, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., ad indirizzo diverso da quello risultante dagli atti del processo, egli ha l'onere di comunicare alla cancelleria del giudice adito, con mezzi idonei e tempestivi, la relativa variazione, per conferire ad essa rilevanza giuridica ai fini delle comunicazioni e/o delle notificazioni di pertinenza della cancelleria medesima; in mancanza, tali comunicazioni e/o notificazioni possono eseguirsi e perfezionarsi nel luogo risultante dagli atti del processo, senza che la cancelleria del giudice adito sia previamente tenuta ad accertare se, “medio tempore”, siano eventualmente intervenuti mutamenti di indirizzo, non essendo l'assolvimento del suddetto onere di comunicazione incombente sul difensore - di estrema semplicità e rispondente anche a comuni canoni di prudenza - idoneo a pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa. Sul primo principio cfr. Cass. n. 3263 del 1996; Cass. n. 8120 del 2001 e Cass. n. 11066 del 2003. Per opportuni riferimenti sul secondo principio v. Cass. n. 5556 del 2004 e Cass. n. 7394 del 2008, nonché, in dottrina, R. Caponi, “Cambiamento di studio legale del difensore (e sviluppi del processo civile telematico)”.
(Cassazione civile Sentenza 03/03/2010, n. 5079)