(Si precisa che le dichiarazioni e opinioni espresse dall’autore nel presente breve contributo hanno natura personale e quindi non vincolante per gli enti di appartenenza del medesimo)
Profilo veramente rivoluzionario di una sentenza che sancisce una condanna penale per alcuni dirigenti ed ex dirigenti di Google, ritenuti colpevoli di violazione delle norme sulla privacy, per non aver impedito la pubblicazione in Internet di un video in cui si vede un minore affetto da sindrome di Down insultato da alcuni compagni di classe.
La sentenza, che richiederà certamente un commento più articolato e consapevole, quando saranno pubblicate anche le relative motivazioni, viene a concretizzare un autorevole quanto inevitabile ruolo di supplenza rispetto alle evidenti lacune normative rispetto al web, quale settore ancora nuovo e soprattutto continuamente rivoluzionario, sol se si consideri la incredibile varietà di servizi nuovi e fra loro integrati messi a disposizione degli internauti oltre che dei clienti dei fornitori di comunicazione elettronica (si pensi ad esempio a servizi, come Google Latitude o Google Street View, peraltro di non discutibile utilità pratica e quotidiana).
In attesa della pubblicazione della motivazione, possiamo comunque evidenziare il profilo veramente rivoluzionario di una sentenza che sancisce una condanna penale (precisamente a sei mesi di reclusione) per alcuni dirigenti ed ex dirigenti di Google, ritenuti colpevoli di violazione (in termini omissivi) delle norme sulla privacy per non aver impedito la pubblicazione in Internet di un video in cui si vede un minore affetto da sindrome di Down insultato da alcuni compagni di classe.
Ciò a esito di alcune indagini scattate in relazione alla denuncia presentata dal padre del ragazzo disabile e dall'associazione Vividown.
La rivoluzionarietà è che non è ancora pacifica la competenza delle istituzioni contemplate dal nostro ordinamento, quali il Garante della Privacy rispetto alle famose società Google, o anche Yahoo e Microsoft, avendo queste ultime sede legale al di fuori del territorio italiano e comunitario.
Anche se la regola dell’art. 5 del Codice Privacy (precisamente al comma 1, secondo cui questo disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato) non ha certamente criteri di individuazione della competenza del tutto speculari a quelli penali (quali l’art. 3, comma 2, c.p., in base al quale: “La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.”) con vocazione extraterritoriale.
Su tale solco rivoluzionario, parrebbe porsi la soluzione adottata dal Tribunale milanese, che sembrerebbe aver ritenuto applicabile proprio l’art. 5 del Codice, evidentemente ravvisando che il trattamento dei dati in questione era stato avvenuto almeno parzialmente sul territorio italiano, con conseguente competenza dell’ordinamento italiano.
Tale sentenza - o meglio, per il momento, almeno il suo dispositivo - risulta di fondamentale importanza per più motivi che proverò a sintetizzare qui di seguito:
- Essa costituisce uno dei pochi e primi - se non forse unico - precedenti in materia.
Sotto il profilo giuridico, parrebbe presupporre una posizione di garanzia, e in particolare un obbligo di controllo e vigilanza sui contenuti immessi in rete, a dispetto del tradizionale rifiuto di responsabilità da parte dei detti fornitori web, in attuazione del consolidato principio secondo cui non impedire un evento che si avrebbe l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo.
- La medesima parrebbe sancire la supremazia del diritto alla dignità, prima ancora che alla protezione dei propri dati, di cui è rinvenibile fondamento perlomeno negli art. 2 e 3 della Costituzione sulla libertà d’impresa e di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost.
Sembrerebbe evidente l’intento di tutelare, come dichiarato alle testate giornalistiche dai giudici milanesi, la persona, e, aggiunge lo scrivente, in particolare la personalità in formazione quale sicuramente quella di un allievo di scuola, dalla condizione evidentemente ancor più delicata se si tratta di un minore down.
- Di qui la necessità di interrogarsi su quale status sia stato assegnato dai giudici milanesi, e, in generale, sia da assegnare alla libertà d’impresa: diritto fondamentale, diritto soggettivo, o solo un quid pluris rispetto a un interesse di fatto, una sorta di particolare interesse legittimo di natura privata?
In vero, la supremazia sancita dal Tribunale milanese non credo sia da intendere in senso assoluto (non credo sia stata questa neanche l’intenzione dei giudici milanesi), ma “opportunamente relativo”, cioè in base alle circostanze concrete del caso da valutare attentamente anzitutto per individuare i valori effettivamente in gioco e poi prudentemente cercare l’ “equo bilanciamento” in un’ottica – chiaramente - di compromesso “nobile” fra i diritti in rilievo, riconoscendo a ciascuno la sua dignità.
- Al contempo, essa parrebbe sottendere la condivisibile esigenza di parificazione, anche solo approssimativa, nelle regole, e quindi nei diritti e doveri, dei giornali con gli strumenti variegati del web (quali i motori di ricerca; i social network; i vari e peraltro “socialmente” utili servizi della rete).
La problematica è evidentemente affine a quella della piena parificabilità degli archivi cartacei a quelli on line.
- Nasce prepotente l’interrogativo: è giusto, e soprattutto equo, quindi corrispondente a buon senso, equilibrio di valori, sano bilanciamento di diritti tutelare diversamente diritti fondamentali fra cui la privacy e la dignità, che non a caso il nostro stesso Codice del 2003 pone subito (all’art.1) assieme in uno stretto connubio, sol perché essi interagiscono nell’ambito di un giornale cartaceo piuttosto che su un social network o comunque a un sito Internet aperto al pubblico, peraltro con contenuti ad accesso generalizzato e potenzialmente illimitato nel tempo e nello spazio? In altri termini, può il tipo di contenitore (forma) pregiudicare il contenuto (sostanza), rectius incidere sulla tutela dei suoi contenuti, soprattutto quando in gioco siano valori e diritti fondamentali della persona?
- Il dispositivo di condanna contenuto nella predetta sentenza apre necessariamente un altro interrogativo, ossia cosa deve intendersi per liberta sul web?
Può essere uno spazio senza confini e soprattutto regole, come qualche Autore lo ha considerato e/o tuttora lo considera?
Ad avviso di chi scrive, non si può dire invece che internet sia “una prateria sconfinata: se fosse così - si afferma condivisibilmente, commentando il dispositivo della sentenza in questione (precisamente v. D. Bellasio “Un freno per il motore di Internet”, in www.ilsole24ore.com, 25 febbraio scorso) - “non ci sarebbero mai collisioni tra diritti, invece la cronaca di incidenti online è sempre più ricca.
Se internet è un editore universale che fa business con la diffusione delle informazioni, di qualunque tipo, e la raccolta con altrettanta diffusione della pubblicità, allora non si capisce perché non debba prima o poi porsi il problema di una regolamentazione, meglio sarebbe un'autoregolamentazione.”
- È proprio questo il punto: urge – come già da più parti emerso in occasione delle aspre polemiche relative alla creazione e operatività di alcuni gruppi di contenuto e scopo discutibile (al limite talora con la fattispecie penale dell’istigazione a delinquere) sul social network Facebook - un Codice di “relativa autoregolamentazione”, frutto della cooperazione e della condivisione di idee e valori da parte dei fornitori di comunicazione elettronica ma anche delle Istituzioni, che possano monitorare i contenuti delle regole generali e astratte da stabilire, dato che solo le istituzioni pubbliche sono in grado di garantire il perseguimento dell’interesse pubblico in concreto, cioè – come insegna autorevole dottrina amministrativistica - della corretta individuazione di tutti gli interessi in gioco (privati o pubblici che siano) e il sano bilanciamento fra i medesimi.
Anche perché regole e soluzioni diversamente adottate non potrebbero essere che “miopi” e inadeguate al tessuto concreto delle relazioni giuridico-economiche disciplinate.
Conclusioni
Del resto, non può non evidenziarsi che, anche in termini astratti di mera logica, la libertà, come quella che si pretende talora rispetto al web, non è veramente tale, e non è quindi neanche fonte di costruzione dell’io e dell’identità personale, se intesa in senso assoluto, sciolta da ogni vincolo, parametro e regola di disciplina, e soprattutto se insanamente scollegata da qualunque criterio di imputabilità della condotta e quindi anche di responsabilità da comportamento attivo, o omissivo, più che altro di natura colposa e concretizzabile essenzialmente in culpa in vigilando, come è più frequente quando si chiami in giudizio un fornitore di comunicazione elettronica.
Una libertà del web senza responsabilità non può che inevitabilmente scadere nell’arbitrio, nella prepotenza e persino nella violenza, senza che si possa invocare alcuna idonea scriminante.
Quanto detto chiaramente vale anche per la libertà di ricerca e sviluppo tecnologico, che nel web si persegue, che non può essere tale e adeguatamente sviluppata se non accettando, anche da parte di Google, una dialettica, e quindi un confronto di opinioni con chi la pensa in termini più restrittivi e tanto più con le istituzioni.
Perché, infine non può dimenticarsi che Google, pur non essendo equiparabile a un editore, non è neanche un mero “vettore” dei contenuti immessi e trattati nell’ambito dei suoi servizi ed è – con approccio ragionevole e obiettivo – configurabile come il titolare del trattamento con i connessi ineludibili obblighi e responsabilità.
(Tribunale Milano, Sentenza, Sez. VI, 24/02/2010 - Dr. Oscar Magi G.U. - (in attesa del deposito delle motivazioni))