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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Istanza di interpello, aspetti fiscali e contabili, effetti

Acquisizione e/o conversione di crediti in partecipazioni: i chiarimenti del Fisco

Con la circolare n. 42/E diffusa ieri, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alle operazioni di conversione di crediti in partecipazioni. In particolare, agli istituti di credito che acquisiscono partecipazioni per il recupero crediti il legislatore riconosce la possibilità, ai sensi dell'art. 113 del Tuir, previo parere favorevole della stessa Agenzia, di “disapplicare” l’art. 87 del Tuir relativo al regime di participation exemption. L’accoglimento dell’istanza comporta, contestualmente, l’equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite ai fini dell’applicazione degli artt. 101, comma 5, e 106 del Tuir.

In particolare, con la circolare n. 42/E/2010 l'Agenzia delle Entrate tiene conto dei profili contabili e fiscali delle operazioni di acquisizione e/o conversione dei crediti in partecipazione, ponendo attenzione a:
-al trasferimento del valore dei crediti alle azioni ricevute;
-alla cessione della partecipazione iscritta in bilancio;
-al rimborso parziale del credito prima della conversione;
-all'acquisizione da terzi del credito convertito;
-all'avvio di procedure concorsuali nei confronti del "debitore".

Istanza di interpello

Per poter fruire del regime di favore ex art. 113 TUIR, gli istituti di credito devono inviare per iscritto all'A.F. istanza di interpello, la quale ha natura "disapplicativa" del regime participation exemption ex art. 87 del Tuir, e al tempo stesso preventiva. In particolare, si legge nel documento di prassi, il carattere della preventività dell'interpello è integrato in tutti i casi in cui l'istanza è presentata 120 giorni prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è operata l'acquisizione di partecipazioni o la conversione dei crediti in partecipazione.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto valido, per le operazioni poste in essere nel 2009, il più ampio termine di 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario entro cui le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2009 si considerano validamente presentate; con la conseguenza che un interpello presentato al momento della vendita della partecipazione, ma oltre il termine indicato, è inammissibile in quanto non preventivo.

Inoltre, l'interpello "disapplicativo" del regime pex è caratterizzato da alcuni elementi essenziali. Più precisamente, nel caso disciplinato dalla lett. a) dell'art. 113 TUIR, è necessario indicare:
-i motivi di convenienza di tale procedura rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti;
-le modalità e i tempi previsti per il recupero dei crediti. In caso di partecipazioni dirette nella società debitrice, oltre a tali elementi, è necessaria anche la precisazione che l'operatività dell'impresa debitrice sarà limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio.

Invece, nell'ipotesi disciplinata dalla lett. b), l'istanza di interpello deve contenere l'indicazione:
-degli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficoltà finanziaria del debitore;
-degli elementi sulla cui base è valutata la ragionevolezza delle prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo;
-della convenienza economica della conversione dei crediti rispetto a forme alternative di recupero degli stessi;
-delle caratteristiche del piano di risanamento, predisposto da enti creditizi e finanziari rappresentanti una quota elevata dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficoltà.Comunque sia, l'Agenzia delle Entrate non è chiamata ad effettuare un esame nel merito dei contenuti dei piani di risanamento prospettati e/o dei motivi di convenienza delle operazioni che si intendono porre in essere: il parere resta subordinato ad un'eventuale attività di controllo dei competenti organi di vigilanza.

Ulteriore elemento essenziale è la dichiarazione da parte degli istituti di credito istanti di non avvalersi dell'opzione per il consolidato (nazionale o mondiale) e per la trasparenza nei confronti della società partecipata, per l'intero periodo di detenzione della partecipazione (credito, sotto il profilo fiscale).

Acquisizione di partecipazioni per il recupero crediti: profili contabili e fiscali

Le operazioni di acquisizione di partecipazioni per il recupero crediti determinano sia lo stralcio del credito convertito dal bilancio bancario sia l'iscrizione, nell'attivo dello stato patrimoniale, della relativa partecipazione acquisita nella voce 40 dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio bancario, tra le "attività finanziarie disponibili per la vendita".

In applicazione dello Ias 39, tali attività devono essere valutate al fair value: il valore di iscrizione della partecipazione deve riflettere l'eventuale prezzo di negoziazione in caso di ipotetica transazione di mercato. Le eventuali plus/minusvalenze da valutazione sono imputate a una riserva di valutazione del patrimonio netto e non direttamente in conto economico, salvo che nei casi di perdite di valore a carattere durevole.

Dal punto di vista fiscale, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, gli strumenti finanziari, diversi da quelli detenuti per la negoziazione, costituiscono immobilizzazioni finanziarie ex art. 85 Tuir; ragion per cui, ogni volta che gli istituti di credito provvedono a iscrivere le partecipazioni derivanti da operazioni di conversione di crediti nella voce 40 dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio bancario, tra le attività finanziarie disponibili per la vendita, le stesse, ai fini fiscali, rilevano quali immobilizzazioni finanziarie, e come tali non rilevano sotto il profilo fiscale le relative ed eventuali perdite di valore. Alla stessa stregua, in caso di realizzo delle partecipazioni, le eventuali plusvalenze da cessione, se sussistono i requisiti indicati dall'art. 87 del Tuir, saranno esenti. Invece, la minusvalenza da cessione è indeducibile dal reddito di impresa.

Con l'introduzione dell'art. 113 TUIR, il legislatore ha voluto evitare che l'acquisizione delle partecipazioni possa essere disincentivata per effetto di un trattamento fiscale di sfavore. Pertanto. l'accoglimento dell'istanza consente agli enti creditizi di:
-disapplicare il regime di cui all'articolo 87 del Tuir (participation exemption);
-equiparare, ai fini degli articoli 101, comma 5, e 106 del Tuir, le partecipazioni acquisite ai crediti estinti o convertiti.Inoltre, con la circolare n. 42/E/2010 viene precisato che anche gli strumenti finanziari partecipativi possono essere equiparati alle azioni ai fini dell'applicazione dell'art. 113 del Tuir. In particolare, l'art. 44, comma 2, lettera a), del Tuir, considera similari alle azioni, ai fini delle imposte sui redditi, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società residenti la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Ciò per garantire che la remunerazione possa scontare, sia in capo ai percipienti sia in capo al soggetto erogante, il medesimo regime fiscale cui sono soggetti gli utili da partecipazione. Pertanto, nel caso in cui la remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente e gli strumenti finanziari partecipativi siano rappresentati da certificati o titoli e siano idonei alla circolazione presso il pubblico, gli stessi possono essere equiparati alle azioni ai fini dell'applicazione dell'articolo 113 del Tuir. Tuttavia, ogni singolo caso dovrà essere valutato dall'Agenzia entrate.

Effetti dell'accoglimento dell'istanza di interpello

L'accoglimento dell'istanza di interpello determina l'equiparazione, sotto il profilo fiscale, delle partecipazioni acquisite ai crediti estinti o convertiti, ai fini dell'applicazione degli artt. 106 e 101 del Tuir: qualora il credito sia stato sostituito in bilancio dall'iscrizione di una partecipazione, per effetto della procedura individuata, non viene meno il regime fiscale originario ad esso riferibile, con conseguente riconoscimento fiscale delle perdite su crediti conseguite e/o delle svalutazioni operate, rispettivamente, dagli artt. 101, comma 5, e 106 del Tuir.

Inoltre, il valore di prima iscrizione in bilancio della partecipazione, che riflette l'andamento economico della società emittente, potrebbe essere inferiore all'ultimo valore contabile e fiscale del credito sostituito nella conversione. In tale ipotesi, il differenziale "negativo" concorrerà a determinare l'ammontare della svalutazione crediti fiscalmente deducibile, da operare ai sensi dell'art. 106 del Tuir, al termine del periodo di imposta in cui avviene l'acquisizione delle partecipazioni o la conversione dei crediti. Il differenziale negativo assumerà natura di perdita soltanto qualora emerga con riferimento a operazioni di conversione dei crediti attuative di "Accordi di ristrutturazione dei debiti".

Comunque sia, la perdita è riconosciuta solo a partire dalla data in cui il decreto di omologa dell'accordo sia divenuto definitivo, in quanto non più suscettibile di impugnativa. Nel corso del periodo di possesso della partecipazione iscritta in bilancio, le eventuali perdite di valore rileveranno in sede di dichiarazione dei redditi entro i limiti quantitativi annuali e con le modalità stabilite dalla richiamata norma. Qualora, invece, ricorrano i presupposti di una perdita su crediti, l'eventuale perdita di valore sarà deducibile ex art. 101, comma 5, del Tuir.

Pertanto, se da un lato le perdite di valore delle partecipazioni rilevano come svalutazioni fiscalmente deducibili, mentre gli apprezzamenti delle partecipazioni rilevano come ripristini di valore, imponibili, i plusvalori realizzati per effetto della cessione della partecipazione possono usufruire del regime pex solo per la parte che eccede il valore nominale dei crediti estinti o convertiti: la "disapplicazione" del regime ex art. 87 trova applicazione nei soli limiti del valore nominale dei crediti estinti (o convertiti).

(Circolare Agenzia delle Entrate 03/08/2010, n. 42/E)
04/08/2010
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