La manovra Monti (art. 16, commi 11-15-bis, D.L. n. 201/2011) ha previsto l’applicazione di un’imposta erariale sugli aeromobili privati, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, e sugli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre 48 ore.
Con provvedimento del 3 febbraio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha quindi definito le modalità di versamento dell’imposta erariale, da effettuarsi ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, mediante utilizzo del modello F24 Versamenti con elementi identificativi.
La risoluzione n. 11/E/2012 dell’Agenzia ha contestualmente istituito i codici tributo per il versamento:
- 3368 - Imposta erariale sugli aeromobili privati di cui all’art. 16, comma 11 e 15-bis, d.l. 201/2011
- 8935 - Sanzione di cui all’articolo 13 del d.lgs. 472/1997 - Ravvedimento - art. 16, comma 15-bis, d.l. 201/2011
- 1930 - Interessi sul ravvedimento di cui all’articolo 13 del d.lgs. 472/1997 - art. 16, comma 15-bis, d.l. 201/2011.
I soggetti che sono impossibilitati ad utilizzare il modello F24 eseguono il versamento mediante l’effettuazione di un bonifico in “EURO” in favore del capitolo e articolo del bilancio dello Stato italiano.
Le disposizioni del D.L. n. 201/2011
La Manovra Monti ha istituito l'imposta erariale sugli aeromobili privati immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:
a) velivoli con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg: 1,50 euro al kg;
2) fino a 2.000 kg: 2,45 euro al kg;
3) fino a 4.000 kg: 4,25 euro al kg;
4) fino a 6.000 kg: 5,75 euro al kg;
5) fino a 8.000 kg: 6,65 euro al kg;
6) fino a 10.000 kg: 7,10 euro al kg;
7) oltre 10.000 kg: 7,55 euro al kg;
b) elicotteri:
- l'imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati:
- 450 euro.
L'imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile, ed è corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validità inferiore ad un anno l'imposta è dovuta nella misura di 1/12 degli importi di cui sopra, per ciascun mese di validità.
Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 (6 dicembre 2011), l'imposta è versata entro 90 giorni (quindi entro il 5 marzo p.v.), in misura pari a 1/12 degli importi stabiliti per ciascun mese da quello in corso alla stessa data sino al mese in cui scade la validità del certificato; entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012.
Sono esenti dall'imposta:
- gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
- gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo;
- gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organisation);
- gli aeromobili di proprietà o in esercenza dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
- gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;
- gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.
A cura della redazione
Copyright © - Riproduzione riservata
(Provvedimento Agenzia delle Entrate 03/02/2012, n. prot. 2012/18991)