La questione nasce nel mese di novembre 1998 quando alla persona in questione veniva notificato un atto di contestazione per violazione di norme tributarie riferibili all’imposta sulle persone fisiche per l’anno 1992, con irrogazione delle sanzioni per non aver inserito in dichiarazione dei redditi delle somme riconducibili, probabilmente, a tangentopoli.
Il ricorrente aveva eccepito, in primo grado, “l’incompetenza dell’Ufficio accertatore” (“in via preliminare”) e “l’illegittimità o la nullità dell’atto impugnato sotto numerosi profili” (“nel merito”) e, in appello, aveva riproposto “genericamente tutte le eccezioni e le argomentazioni svolte in primo grado”.
Per la Commissione Tributaria Regionale la tesi sostenuta dal soggetto appellante secondo la quale egli non era tenuto alla presentazione della dichiarazione in quanto non effettivo proprietario o beneficiario delle somme, tra l’altro detenute all’estero, ma solo fiduciario di terzi nella costituzione e nella movimentazione del deposito non può essere condivisa perché vanifica la disposizione di legge atteso che, in un caso del genere, nessuno sarebbe tenuto alla presentazione della dichiarazione: non il titolare apparente, perché non effettivo beneficiario del deposito, e neppure il vero proprietario destinato a rimanere nell’ombra.
Avverso la sentenza dei giudici di merito il ricorrente si è rivolto alla Suprema Corte di Cassazione.
L’analisi dei giudici
Secondo i giudici della Corte di Cassazione il ricorso appare fin da subito infondato.
Per il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 6, comma 1, (nel testo applicabile alla specie ratione temporis modificato dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, di conversione, anteriore a quello sostituito con il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 11, comma 1, lett. e ) le somme in denaro, titoli o valori mobiliari trasferiti o costituiti all’estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo di imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d’imposta. La presunzione (legale, suscettibile, di prova contraria) di fruttuosità (nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo di imposta fissata dalla norma) delle somme e degli altri strumenti finanziari trasferiti o costituiti all’estero e, quindi, di redditività fiscale degli stessi (univocamente desumibile dall’obbligo di dichiarare, comunque, i "redditi effettivi") evidenzia l’indissolubile collegamento genetico e funzionale esistente tra la sanzione irrogata per la disponibilità di capitali all’estero e l’imponibilità fiscale dei redditi presuntivamente tratti da quella disponibilità.
Nella specie va rilevato che la prima sanzione (ovverosia quella che interessa) è stata irrogata nel massimo edittale in considerazione della gravità del danno e della complessa natura delle operazioni tese a nascondere al Fisco attività altrimenti imponibili: tanto conferma la sussistenza, nel caso, del collegamento detto e, quindi, “la sussumibilità della fattispecie unicamente nell’inciso finale dell’art. 20, comma 1, che consente all’Ufficio di notificare l’"atto" di contestazione o di irrogazione di sanzione nel maggior termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi, ove la sanzione sia collegata (come accertato innanzi nella specie) a tale accertamento".
L’indicata finalità ("monitorare i trasferimenti di valuta da e per l’estero, quali manifestazioni di capacità contributiva") perseguita dalla norma evidenzia l’inesatta od incompleta indicazione di "dati rilevanti (...) per la determinazione del tributo" punite dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 8, comma 1, e, di conseguenza, impongono di confermare il principio per il quale la specialità della previsione sanzionatoria contenuta in un testo di legge avente ad oggetto esclusivamente il c.d. monitoraggio fiscale ed integrato da altro testo normativo (D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125) recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91-308-CEE, rende palese la volontà dei legislatore di sanzionare in modo specifico ed autonomo le violazioni di cui al D.L. 167 del 1990, art. 4; con la conseguenza che la relativa disciplina deve ritenersi non essere stata tacitamente abrogata, per incompatibilità (contrasto) delle rispettive previsioni, dell’invocato D.Lg. n. 471 del 1997, art. 16 comma 2.
Per il giudici di legittimità il rilievo impone, quindi, di confermare il principio, per effetto del quale si palesano, conseguentemente, del tutto irrilevanti i fatti (“fiduciari dei conti esteri... erano” altri; “non era intestatario di alcuno dei conti..., non aveva poteri di firma”) addotti dal ricorrente essendo sufficiente ad integrare l’obbligo in esame anche il fatto, ammesso dallo stesso ricorrente, di aver trasmesso "istruzioni e volontà dell’effettivo titolare" perchè tale attività integra, comunque, un'opera di vera e propria movimentazione degli investimenti e/o delle attività finanziarie rilevante ai fini della norma.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 21/07/2010, n. 17051)