In particolare, l'art. 38, comma 1, lett. g), del Codice dei contratti pubblici dispone l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per i soggetti “che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”.
Inoltre, l’attestazione del possesso dei requisiti richiesti può essere fornita mediante dichiarazione sostitutiva, fermo restando l’esercizio del potere di controllo da parte delle amministrazioni procedenti in relazione alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In questo caso, i destinatari della dichiarazione sostitutiva possono richiedere all’Agenzia entrate “conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”.
Quindi, ai fini dell’esclusione dalle procedure di affidamento, l’irregolarità fiscale rilevante può dirsi integrata qualora in capo al contribuente sia stata definitivamente accertata una qualunque violazione relativa agli obblighi di pagamento di imposte e tasse amministrate dalle Entrate. Peraltro, l’irregolarità fiscale deve considerarsi venuta meno nel caso in cui, alla data di richiesta della certificazione, il contribuente abbia integralmente soddisfatto la pretesa dell’A.F., anche mediante definizione agevolata. La definitività dell’accertamento consegue all’inutile decorso del termine per l’impugnazione, ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, al passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale.
Ne consegue che gli uffici dell’Agenzia dovrebbero segnalare alle stazioni appaltanti richiedenti esclusivamente le violazioni definitivamente accertate in relazione al pagamento di tributi.
Tuttavia, nella circolare n. 34/E/2007 si precisava che gli uffici dell’Agenzia delle Entrate dovessero indicare nella certificazione anche le eventuali violazioni non definitivamente accertate, al fine di consentire all’amministrazione richiedente di disporre di ogni elemento utile a valutare la sussistenza del requisito della regolarità fiscale. Tale chiarimento, però, aveva finito con il sollevare da più parti dubbi circa l’opportunità di fornire elementi informativi non espressamente richiesti dal Codice dei contratti pubblici. In particolare, avrebbe potuto determinarsi disparità di trattamento con riferimento alle ipotesi in cui alla gara partecipino anche soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, per i quali tale certificazione non viene rilasciata dall’Agenzia delle Entrate; con la conseguenza che tali soggetti esteri avrebbero potuto addirittura risultare favoriti nella partecipazione alle procedure di affidamento rispetto a soggetti stabiliti in Italia, qualora le informazioni relative al requisito della regolarità fiscale rese dalle loro Amministrazioni fiscali fossero più scarne rispetto a quelle relative ai concorrenti nazionali.
Secondo le Entrate, posto che la valutazione della sussistenza del requisito della regolarità fiscale spetta, comunque, alla stazione appaltante, occorre garantire l’uniformità dell’attività degli uffici dell’Agenzia incaricati della redazione dei suddetti modelli di certificazione in senso più strettamente corrispondente ai requisiti prescritti dal Codice dei contratti pubblici.
Pertanto, ai fini delle richieste avanzate ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, devono essere indicate esclusivamente le violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse che siano definitivamente accertate.
(Circolare Agenzia delle Entrate 03/08/2010, n. 41/E)