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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Società non quotata caduta in successione

Avviamento fuori dal computo della base imponibile

In tema di imposta sulle successioni e donazioni, l'avviamento della società non va calcolato nella determinazione della base imponibile relativamente ad azioni o quote di società non quotate in borsa nè negoziate al mercato ristretto, comprese nell'attivo ereditario prima dell’entrata in vigore della legge n. 342/2000, quando il patrimonio netto della stessa risulti dalla redazione dell'ultimo bilancio approvato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato.

Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con la sentenza 15187 del 23 giugno scorso: la S.C. ha così accolto il ricorso degli eredi contro la decisione della CTR Campania che aveva invece ritenuto che il valore delle quote societarie di una società non quotata, caduta in successione, dovesse essere quello proporzionalmente attribuibile in base al valore reale delle attività e passività, risultanti dal bilancio approvato e/o dall'inventario vidimato, compreso, tra tali attività, il valore di avviamento.

I giudici di legittimità richiamano il principio affermato dalla prevalente giurisprudenza della Cassazione che esclude dal calcolo della base imponibile l’avviamento della società non quotata compresa nell’asse ereditario prima dell’entrata in vigore della novella della legge n. 342/2000, quando il patrimonio netto della società risulti dalla redazione dell'ultimo bilancio approvato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato.

Nota benePer effetto dell’art. 69, comma 1, lettera i), della citata legge n. 342/2000, invece, l’avviamento è escluso dal computo della base imponibile dell’imposta di successione applicabile alle quote di società non quotate, sia in presenza sia in assenza di bilancio.

In coerenza con l'indirizzo legislativo teso ad uniformare, almeno tendenzialmente, i dati fiscalmente rilevanti con quelli contabili della società e a trarre i primi dai secondi (salvo il potere dell'ufficio finanziario di contestarli, provando la non corrispondenza alla realtà del dato contabile), il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio approvato è vincolante anche per l'Amministrazione finanziaria, cui è preclusa un'autonoma valutazione del valore complessivo dei beni e dei diritti della società al netto delle passività, potendo essa procedere solo all'eventuale attualizzazione delle poste attive e passive ritenute infedelmente rappresentative del patrimonio netto attuale dell'ente, a causa di possibili mutamenti intervenuti tra la data di approvazione del bilancio e la morto del socio.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 23/06/2010, n. 15187)
23/07/2010
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