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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Reciproca assistenza tra gli Stati membri

Avviso illegittimo se non sono allegati gli atti sullo scambio di informazioni

Vanno annullati gli avvisi di accertamento che traggono spunto da una segnalazione qualificata a carico del contribuente, a seguito dello scambio di informazioni avvenuto ai sensi della direttiva n. 77/799/CEE, quando non sia allegata la documentazione avente ad oggetto le modalità con le quali l’A.F. ha acquisito le informazioni sul soggetto accertato.

Lo ha deciso la Commissione tributaria provinciale di Mantova con sentenza n. 137/1/10. Nel caso di specie, gli avvisi di accertamento originano dalla segnalazione della Direzione Centrale Accertamento a seguito di scambio di informazioni tra Stati membri, avvenuto ai sensi della citata direttiva n. 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette ed indirette.

Tale segnalazione – rileva la CTP Mantova – non risulta allegata, così come non sono allegati agli avvisi di accertamento gli atti relativi alla procedura avente ad oggetto lo scambio di informazioni.

Ne consegue l’illegittimità degli avvisi di accertamento: la direttiva prevede, infatti, che le modalità acquisitive delle informazioni oggetto di scambio sui cittadini residenti in paese CEE debbano uniformarsi alla legislazione vigente nello Stato in cui il contribuente ha la residenza, anche per quanto attiene ai diritti soggettivi e agli interessi legittimi, con il conseguente obbligo dello Stato contraente di informare il proprio cittadino qualora vengano richieste informazioni che lo riguardano.

Sotto tale profilo, appaiono illegittimi gli avvisi di accertamento conseguenti che non contengono in allegato la documentazione avente ad oggetto le modalità con le quali l’Amministrazione Finanziaria ha acquisito informazioni sul contribuente.

Sottolineano i giudici di prime cure che, relativamente alla motivazione degli atti, l’art. 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente stabilisce che «se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama». Benché, dal punto di vista letterale, la norma non prescriva espressamente la nullità del provvedimento emesso in sua violazione, si deve comunque ritenere che – in quanto norma imperativa di legge - la sua inosservanza comporti automaticamente l’illegittimità di un qualsiasi atto riconducibile a tale violazione.

(Sentenza Commissione tributaria provinciale MANTOVA 27/05/2010, n. 137)
21/07/2010
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