Nell’ambito del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, l’Ufficio non può procedere all’esame della correttezza della formazione del reddito, eventualmente contestando la presenza o meno di ricavi di competenza nel quadro RG; un simile esame rientra, infatti, nell’ambito dei controlli sostanziali disciplinati dai successivi articoli 37, 38 e 39. Lo ha precisato la CTR Piemonte con sentenza n. 37/26/10 del 16 giugno scorso, confermando l’illegittimità della cartella di pagamento con cui l’Ufficio, a seguito di controllo formale ex art. 36-ter, procedeva a recuperare le ritenute in quanto ritenute non scomputabili.
L'art. 22 TUIR - sottolinea la CTR Piemonte - prevede che vengano scomputate dall'imposta le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo senza mai fare riferimento alla competenza.
Poiché l'art. 36-ter riguarda solo il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi (e non il controllo sostanziale), sulla base di tale norma l'Ufficio avrebbe dovuto limitarsi a controllare che le ritenute indicate nel rigo RG38 fossero quelle subite sui redditi che concorrevano a formare il reddito imponibile e quindi sui ricavi indicati al rigo RG2 (confluiti poi al reddito di impresa del rigo RG 31 e successivamente nel reddito complessivo del rigo RN1). Una volta controllata e verificata tale correlazione, il controllo formale ex art. 36-ter aveva concluso la sua portata.
Quando invece l'Ufficio ha effettuato un controllo della correttezza della formazione del reddito contestando eventualmente la presenza o l'assenza di ricavi di competenza nel quadro RG, allora non si è trovato più nell'ambito del controllo formale bensì nell’ambito di un controllo sostanziale di cui agli articoli 37, 38 e 39, D.P.R. n. 600/1973, che conducono come risultato non all'iscrizione a ruolo ma all'accertamento.
Ne consegue che l'iscrizione a ruolo impugnata si deve considerare illegittima.
(Sentenza Commissione tributaria regionale Piemonte 16/06/2010, n. 37)